lunedì, settembre 27, 2010

Teodoro Klitsche de la Grande: «L’ultima picconata». Recensione a “Fotti il potere” di Andrea Cangini, edito da Aliberti.

L’ULTIMA PICCONATA

Si è parlato e scritto poco di questo libro “Fotti il potere”, in libreria da un paio di mesi prima della morte di Cossiga, e che di conseguenza può considerarsi il suo testamento (politico-culturale).

È una lunga conversazione con Andrea Cangini pubblicata dall’editore Aliberti che si muove su due piani differenti.

Il primo, familiare a chi scrive, da oltre vent’anni direttore di una piccola rivista che s’ispira al realismo politico, è la concezione di cosa sia la politica (e la natura umana) e di come vadano conseguentemente valutate e interpretate vicende e accadimenti politici.

La seconda è l’interpretazione/disvelamento di singoli fatti – dei quali l’ex Presidente era un testimone privilegiato, avendo avuto accesso a tanti arcana della Repubblica - e che spesso sono sorprendenti: in particolare (ma non solo) per coloro che sono abituati a ragionare in base agli idola consueti, senza ricorrere a criteri a un tempo più raffinati, culturalmente “titolati” e meno ingenui.

Ciò che rende stimolante e originale sotto il profilo politico-culturale il libro non è solo l’impiego costante degli strumenti, concezioni, categorie del realismo politico, ma il fatto che di queste si fa uso limitatissimo e occultato nella pratica quotidiana dei governanti, dei dirigenti e dei giornalisti: dove invece ci si serve di avemaria e paternostri, facendo della lotta politica – ch’è in primo luogo lotta per il potere e come tale va, principalmente, considerata – un catalogo di buone intenzioni e esternazioni edificanti fino a renderla incomprensibile e mistificante. Un raccontare cioè “favole d’orchi ai bimbi” come scriveva Croce.

O meglio fare della politica machiavellica, senza la teoria e la passione del Segretario fiorentino, come riteneva Schmitt, forse l’autore più citato da Cossiga; scriveva infatti Schmitt che se Machiavelli “fosse stato un machiavellista, invece del Principe avrebbe certamente scritto un libro messo insieme sulla base di massime commoventi”. Cosa che, servendosi di stampa e televisione – dei libri più raramente – fanno tutti i Tartufi in carriera (e in pensione) della Repubblica.

Ad esempio, a considerare i presupposti del politico e in particolare quello del comando/obbedienza (Freund) Cossiga sostiene “Se, dunque, in Italia la struttura del potere traballa è anche perché poggia su una nazione molle. E se il vecchio adagio dice che «chi è adatto a comandare può ben obbedire», noi italiani risultiamo inadatti tanto al comando quanto all’obbedienza”; sul potere “il potere è una cosa grande e in sé magnifica: si lascia ammirare, dunque, ma piace soprattutto perché dal potere ciascuno in realtà si aspetta favori e protezione” e citando Schmitt “«quanto più il potere si concentra in un luogo preciso, nelle mani di un singolo o, come si suo, dire, di un vertice… tanto più violenta, accanita e muta diviene allora la lotta tra coloro che occupano l’anticamera e controllano il corridoio». Affermazione in un certo senso complementare a quella di Nietzsche: «L’uomo è la specie più evoluta che ospita il maggior numero di parassiti»” (pp. 14-15) sull’aspirazione del notabilato (e dei “poteri forti”) a una leadership debole: “gli uomini forti di ciascun partito hanno interesse ad avere leader dimezzati in modo da poterne controllare e indirizzare i passi. E lo stesso vale per i tanti poteri informali del Paese, inevitabilmente spaventati dall’eventualità di una politica forte e autorevole” (p. 31; la debolezza della politica “è così soprattutto nei Paesi che hanno una tradizione statuale debole come l’Italia, dove infatti chi vuole affermarsi in politica finisce spesso per mettersi all’ombra di un qualche altro potere” (p. 48): nel rapporto tra tecnocrazia e politica “un bravo tecnico può essere un bravo politico, ma non diverrà certo un bravo politico per il semplice fatto di essere un bravo tecnico” (p. 273) anche perché “in mancanza di ideali e spesso anche di idee è difficile che si sviluppi quel senso di appartenenza a una comunità politica su cui si fonda la militanza, ed è altrettanto chiaro che la politica senza militanza si riduce a poco più di un comitato d’affari…” (p. 66); sulla Costituzione “l’unico vero criterio interpretativo del diritto costituzionale è avere la maggioranza o non averla… Esattamente, se domattina la maggioranza delle forze politiche e di quelli che lei chiama poteri invisibili del Paese decidessero che, in base alla Costituzione, l’Italia è una monarchia anziché una Repubblica, buon parte dei più raffinati giuristi su piazza avallerebbe senza remore la tesi e quella diverrebbe la corretta interpretazione della lettera costituzionale!” (p. 80).

A passare alle rivelazione, cioè alla versione dei (parte dei tanti) misteri della Repubblica, anche qui il criterio privilegiato di Cossiga è quello politico, Per esempio Mani pulite che sembra un’iniziativa di certi settori della magistratura: “In Italia, pochi compresero la portata ‘rivoluzionaria’ della fine della guerra fredda e del conseguente inizio di Mani pulite… Nonostante i miei sforzi, non avevano minimamente capito che il Muro di Berlino sarebbe crollato non sul Partito comunista ma sulla Democrazia cristiana e sul Partito socialista. E questo per il semplice fatto che, scomparso il comunismo internazionale, di loro non ci sarebbe più stato bisogno” (p. 267).

Per piazza Fontana, questa fu opera degli americani, anzi “di qualche agente particolarmente imprudente dei servizi segreti americani”; sul presunto golpe del luglio ’64 “Nel luglio ’64 è stato sufficiente evocare un «tintinnar di sciabole» per ottenere i risultati politici auspicati: fu il caso del capo dello Stato Antonio Segni e del comandante generale dell’Arma dei carabinieri, già capo del Sifar, il servizio segreto militare, Giovanni de Lorenzo” (p. 121); la strage di Bologna sembra sia stata provocata dall’imperizia di un terrorista palestinese che portava una valigia d’esplosivo; e così via. Certo, molte di tali rivelazioni possono lasciare e lasciano – in effetti – dei dubbi: ma è altrettanto vero che quelle che sono diventate “verità ufficiali” (sempre consacrate tali dai media, spesso anche dalle sentenze) sono spesso meno probabili, anche perché fondate su presupposti artati, spesso ingenui e talvolta inverosimili. Quando le spiegazioni del fu Presidente, rapportate ai grandi eventi politici e alle loro conseguenti logiche, sono assai più soddisfacenti e ragionevoli.

Nel complesso un libro che ci auguriamo – ma la scarsa attenzione che ha ricevuto sulla stampa non promette bene sulla diffusione, mentre è una conferma della qualità ed originalità – possa contribuire a far dell’Italia un Paese meno molle (e malleabile) di quanto sia. E pensiamo che questa sia stata l’intenzione di un buon patriota come Cossiga nel dettarlo.

Teodoro Klitsche de la Grange

martedì, marzo 16, 2010

Teodoro klitsche de la Grange: «Ancora su timbri, pasticci e integrazione. Note aggiuntive».

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TIMBRI, PASTICCI E INTEGRAZIONE
Note aggiuntive

Gli sviluppi dell’affaire delle liste regionali col decreto del Governo, le gazzarre dell’opposizione e la posizione del Presidente della Repubblica offrono due spunti aggiuntivi all’articolo pubblicato in questo blog la scorsa settimana.

La prima: che quel far giocare - ripetuto dall’opposizione – la legalità contro la democrazia, nel caso in materia elettorale, ha degli illustri precedenti a livello costituzionale. Perché è una tentazione insopprimibile, quando si vuole limitare o annichilire un diritto, proclamarlo solennemente in astratto, riducendone al minimo (o al nulla) l’esercizio in concreto.

Tra i quali ricordiamo come nelle costituzioni degli Stati del socialismo reale, il diritto di voto era garantito (a chiacchiere) almeno quanto nelle democrazie liberali, ma nullificato in fatto prevedendo la possibilità di presentare candidati solo a determinate associazioni.

Prendiamo la costituzione sovietica (ultima, quella c.d. brezneviana) del 1977; vi si legge
“Le elezioni dei deputati sono a suffragio universale: tutti i cittadini dell’URSS che abbiano compiuto i 18 anni hanno diritto di eleggere e di essere eletti, ad eccezione degli alienati mentali riconosciuti tali secondo la procedura stabilità dalla legge” (art. 96 – dato l’uso generoso che si faceva dell’internamento in manicomio, questa norma generava fondate… preoccupazioni) e subito dopo
“Art. 97. – Le elezioni dei deputati sono a suffragio uguale: ogni elettore dispone di un voto; tutti gli elettori partecipano alle elezioni a pari condizioni.
Art. 98. – Le elezioni dei deputati sono a suffragio diretto: i deputati di tutti i Soviet dei deputati popolari sono eletti direttamente dai cittadini.
Art. 99. – L’elezione dei deputati avviene a scrutinio segreto: il controllo sull’espressione di volontà degli elettori non è consentito”.
Dopo tali ineccepibili dichiarazioni l’art. 100 disponeva “Il diritto di presentare candidati a deputati appartiene all’organizzazione del Partito comunista dell’Unione Sovietica, ai sindacati, all’Unione Comunista Leninista della Gioventù dell’URSS, alle organizzazioni cooperative e ad altre organizzazioni sociali, ai collettivi di lavoro, nonché alle assemblee dei militari reparto per reparto”. La conseguenza era ovvia: tutti avevano il diritto ad “eleggere ed essere eletti” (cioè l’elettorato attivo e passivo); ma in effetti quello passivo poteva essere esercitato solo da quelli presentati dal partito (e “articolazioni” del medesimo).

E proclamazioni, più o meno simili, sia nella solennità dell’enunciazione che nella concretezza ed effettività delle limitazioni si rinvengono negli ordinamenti dei defunti Stati socialisti, talvolta (e in parte) nelle costituzioni, per lo più nella legislazione elettorale. Onde la regola che se ne poteva dedurre era che dalla formulazione dell’orwelliano “tutti sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri”, si poteva specificare “tutti hanno il diritto di voto, ma solo qualcuno di essere eletto”.

Non essendo al giorno d’oggi più proponibile l’obiettivo di costruire il comunismo, vi si è sostituito quello di garantire il “rispetto delle regole”; ma, come l’altro, da usare nella funzione di ridurre o eliminare la libera espressione della volontà popolare e la formazione conseguente di quella statale. Cioè si fa giocare la “legalità” contro la democrazia, ch’è in primo luogo la conformazione del volere dello Stato a quello del corpo elettorale (ovvero del pouvoir majoritaire, così chiamato da Hauriou).

E qua subentra il ruolo del Presidente della Repubblica.

La sensibilità politica del Capo dello Stato ha subito avvertito che non è praticabile, in ossequio ad un “rispetto delle regole”, anche se – in parte – fondato, non garantire il libero esercizio del diritto di voto e con esso il carattere democratico (di scelta tra più alternative possibili) delle elezioni.

Timbri, bolli e quant’altro servono ad assicurare un’espressione corretta della volontà popolare: ma non possono sostituire il dato essenziale della pluralità dei partiti in lizza e del non penalizzarne nessuno, in ispecie il più votato. Altrimenti l’intero impianto della Repubblica, il cui principio fondamentale è quello democratico, va a farsi benedire.

Ben vengano timbri, bolli e altre formalità: purché non alterino il dato essenziale della scelta popolare tra più alternative possibili; rispetto alla quale – essenziale – hanno un carattere accessorio e “servente”.

Tornando all’ “archeologia costituzionale” delle costituzioni di oltrecortina , erano più democratici quei grigi plebisciti di funzionari designati dai partiti comunisti e dalle loro organizzazioni ancillari, in conformità alla “legalità socialista”, o le vivaci elezioni della democrazia libera con le migliaia di candidati e, saltuariamente, ma non tanto, qualche broglio?

Il Presidente Napolitano ha quindi dato un esempio, col decreto “salva liste” della giusta proporzione delle cose: la scelta democratica è l’essenziale, la correttezza formale la deve accompagnare ma non sostituire.

E nel contempo ha ricordato ai zeloti della legalità, ai partigiani dell’antipolitica (cioè contrari alla politica degli altri), che alla politica non vi sono succedanei, meno che mai la legalità, che per essere effettiva e vitale deve fondarsi su presupposti e categorie politiche: dalla legittimità all’integrazione, dal consenso ai prinzipien politisher form.

Il che dati i pomposi (e spesso noiosi) pistolotti sulla legalità dei suoi predecessori, non è poco. Grazie, Presidente.

Teodoro Klitsche de la Grange


venerdì, marzo 05, 2010

Teodoro Klitsche de la Grange: Timbri, pasticci e integrazione

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TIMBRI, PASTICCI E INTEGRAZIONE

Dalla Lombardia al Lazio errori e inadempienze nella presentazione delle liste trovano, da un canto, i consueti zeloti della legalità, tutti contenti di poterla difendere in specie quando coincide col loro tornaconto; dall’altro gli orfani della democrazia che accusano gli zeloti (e i custodi) della legalità di trascurare il dato sostanziale di far partecipare alla competizione elettorale liste e candidati che si sa non solo aver consenso, ma nel caso lo hanno, come indicano i risultati elettorali precedenti, e maggioritario. La lotta sarebbe così legalità versus democrazia.

Questa rappresentazione in parte non ci convince, ma soprattutto è (largamente) monca: costituisce uno degli aspetti del problema, e sicuramente importante, ma (forse) non il principale.

In primo luogo questi errori, dovuti a meccanismi farraginosi, sono (anche) il frutto di complicazioni alle normative sulla presentazione delle liste, introdotte progressivamente nella legislazione negli ultimi decenni: nei primi anni ’70 aiutavo un vecchio dirigente di partito a raccogliere firme per la presentazione della lista alle elezioni comunali (per il Comune di Roma ne occorrevano non ricordo se 250 o 500); qualche settimana fa ho appreso che per presentare la lista regionale nel Lazio (in tutte le provincie) necessitavano oltre 6000. Questo se non si è rappresentati in consiglio: ma se lo si è, non c’è l’obbligo di raccoglierle.

Il senso di questa e di altre norme simili è di fare delle assemblee elettive (dal Parlamento in giù) degli organi a ricambio sorvegliato e rallentato. Hanno la stessa funzione, solo più ipocrita, delle clausole di sbarramento e dell’abolizione delle preferenze, sostituite dall’ordine di lista: di fare delle assemblee elettive dei clubs members only.: che è nel mio inglese abborracciato la traduzione/adattamento dell’espressione latina dello status quo.

Non siamo tuttavia all’abolizione della democrazia, non foss’altro perché il progressivo carattere plebiscitario della scelta del governo – in una con quello maggioritario delle leggi elettorali – assicura che almeno quella decisione appartiene ancora al corpo elettorale (anche se fa soffrire molto i poteri forti): sta di fatto che oggi il cittadino che vota sceglie molto più il governo, che la composizione delle assemblee elettive. Al contrario di quanto succedeva nella prima repubblica, dove il governo (nazionale e locale) era scelto dalle assemblee elettive. Tuttavia queste erano, in larga misura, decise (e selezionate) dal corpo elettorale.

È soddisfacente questo assetto delle scelte rispetto al “tipo ideale” della democrazia, ma più ancora al rapporto tra governanti e governati? A me non sembra; uno dei fattori più importanti dell’assetto delle istituzioni politiche è quello dell’integrazione, come sottolineato in particolare da Smend e Duverger.

Rudolf Smend distingueva le diverse forme d’integrazione in materiale, funzionale e personale: e in ogni comunità politica ricorrono tutte. In particolare, organi ed istituzioni della democrazia politica compiuta, attraverso una consistente partecipazione popolare alle scelte e decisioni realizzano quel circuito di partecipazione, azione e selezione tra vertice e base che rende “vivo” un regime democratico. Ogni gruppo politico comunque – a prescindere dalla forma di Stato e di governo – realizza necessariamente, attraverso l’unione delle volontà dei componenti, l’integrazione.

Come scriveva il giurista tedesco “Accanto alle persone integrative ed in contrapposizione al contenuto materiale, il secondo momento formale nella vita di ogni tipo di comunità umana è rappresentato da funzioni o procedure integrative, da forme di vita collettivizzanti…si tratta sempre di processi il cui senso è una sintesi sociale e che mirano a rendere comune un qualsiasi contenuto spirituale o a rafforzare l’esperienza vissuta dalla comunanza in esso, con il duplice effetto di intensificare la vita sia della comunità che del singolo”.

E nel costituzionalismo moderno è soprattutto il Parlamento ( e le altre assemblee elettive ) che ha svolto il compito di integrazione funzionale, il cui pregio è che “ non conta che il Parlamento deliberi, ed in particolare deliberi bene, ma piuttosto è importante che la dialettica parlamentare conduca alla formazione di gruppi, alla associazione, alla formazione di un determinato atteggiamento politico complessivo all’interno del parlamento e del popolo…” Per cui appare assai problematico che, ove le norme elettorali rendano possibile escludere dalla elezioni consistenti componenti, anche quasi maggioritarie come il PDL, si possa formare, attraverso l’assemblea elettiva un “atteggiamento politico complessivo” (più facile se ne formi uno di parte). E ciò in particolare per l’integrazione delle minoranze “le forme di Stato che prevedono costituzionalmente delle lotte integrative hanno il vantaggio di impedire più facilmente una posizione di minoranza permanente di determinate parti del popolo. Esse, nelle costituzioni di tipo statico e con rappresentanza costante di determinati valori oggettivi da loro rifiutate, possono trovarsi in una posizione di minoranza permanente e con ciò di permanente alienazione, mentre la lotta sempre rinnovata per il potere, ad es. nello Stato parlamentare, le attrae con la possibilità di partecipare in futuro al potere e, mediante la lotta per questa partecipazione, le coinvolge sempre di nuovo e attivamente nella vita statale”.

Questo aspetto del problema, appare del tutto trascurato nella recente legislazione elettorale, la quale così appare avere non un effetto integrativo ma disintegrativo.

Da un canto l’elezione per ordine di lista esclude la selezione da parte degli elettori dei singoli deputati: tale innovazione (e il risultato) era stato a suo tempo contrabbandato (anche) come moralizzazione della vita politica. Di morale in eccesso non se n’è vista in giro, mentre che il parlamento e le altre assemblee elettive – siano diventate, in larghissima maggioranza degli insiemi di cooptati è sotto gli occhi di tutti.

Ancora più preoccupante l’altra innovazione: le clausole di sbarramento. A giustificare le quali sono state usate due parole magiche: bipartitismo e governabilità. Ma quanto alla prima nessuno è riuscito a spiegare perché sia migliore o più democratico un sistema bipartitico piuttosto che un sistema multipartitico. Se si afferma che il primo assicura più stabilità governativa, si dice cosa non vera: perché ad osservare i sistemi politici, se ne trovano di molto articolati come quelli della Germania della Spagna, e fino a poco tempo fa della Francia (poi passata ad un sostanziale bipartitismo) connotati da invidiabile stabilità: Evidentemente a garantirla in quei sistemi non era il (ristretto) numero dei partiti, ma altri fattori, sociologici e giuridici.

Quanto alla governabilità, questa non dipende dal numero dei partiti in Parlamento, ma o dal carattere diretto dalla scelta del governo (attraverso il presidenzialismo o il premierato) e/o dal carattere maggioritario della legge elettorale. Non è la riduzione del numero dei partiti a favorirla , quanto la possibilità (incentivata) di eleggere una maggioranza stabile. Per cui la (relativa) stabilità acquisita dai governi della seconda Repubblica è (prevalentemente) dovuta alle leggi elettorali maggioritarie e non alla riduzione del numero dei partiti, ché anzi nella penultima legislatura e nella precedente era aumentato rispetto ai Parlamenti della “Prima Repubblica”.

Ciò stante, ed essendo evidente che ostacoli burocratici – in cui è incappato anche il PDL – clausole di sbarramento, liste bloccate, sono tutti espedienti volti a favorire, ridurre e far eliminare il possibile ricambio – interno (le preferenze) ed esterno (gli altri partiti) – della classe politica e conseguentemente, in larga misura, della classe dirigente, occorre valutare se ciò costituisca un risultato positivo.

Se c’è un dato su cui concordavano molti tra i più grandi teorici politici e giuristi tra XIX e XX secolo (da Hauriou a Pareto; da Renan a Smend, tra i tanti) è che l’istituzione (la comunità politica, la società) non è una somma di norme, regole, precetti, ma un insieme vivente; e non è statica (celebre, anche se poco nota in Italia, la critica di Hauriou a Kelsen e Duguit) ma un insieme in movimento. Scriveva il grande giurista francese che l’ordine sociale è “un sistema animato d’un movimento lento ed uniforme… la materia degli organismi è rinnovata… mentre le forme restano relativamente stabili… i sistemi sociali si comportano come gli organismi viventi… Si vedrà allora gli organi sociali durare per secoli, malgrado la loro materia umana e gran parte delle situazioni sociali… sarà cambiata”. Se invece – ne consegue – il rinnovamento viene rallentato o bloccato, la durata invece di misurarsi a secoli, si accorcia a pochi decenni o anni. Cui, in genere, segue un periodo di acuta crisi politica e/o sociale, per adeguare le istituzioni ai nuovi assetti e situazioni, e a favorire il ricambio e l’accesso delle élites escluse.

Per cui, a ragionare in termini realistici, la durata, ossia il primo criterio di successo dell’istituzione, è salvaguardata proprio dalla capacità di integrare progressivamente e senza lotte violente quanto di nuovo emerge dal gruppo sociale: ovvero di non ostacolare la circolazione delle élites.

È quanto avviene per ogni regime politico, ma è ovviamente più acuto nelle democrazie, in cui l’integrazione funzionale ha un ruolo superiore che in altre forme di Stato.

E perciò meglio, per quanto possibile, lasciar perdere timbri, bolli ed altri impedimenti burocratici: i regimi politici si reggono sul consenso, l’integrazione e la legittimità, checché ne pensino gli zeloti della legalità. Chiedere a un timbro di produrre integrazione è come provare a spremere acqua da una pietra.

Teodoro Klitsche de la Grange

sabato, gennaio 16, 2010

Teodoro Klitsche de la Grange: Feticismo documentale e patriottismo costituzionale



FETICISMO DOCUMENTALE
E PATRIOTTISMO COSTITUZIONALE

1. Il successo di una formula. – La fortunata espressione “patriottismo costituzionale”, diffusa e sostenuta da Jürgen Habermas, è recentemente spesso ripetuta – al di la della cerchia degli specialisti – da personaggi (in ispecie politici, ma non solo), tra i quali assume significati come
“Ci unisce e ci incoraggia in questo sforzo la grande, vitale risorsa della Costituzione repubblicana. Non c’è terreno comune migliore di quello di un autentico, profondo, operante patriottismo costituzionale. È, questa, la nuova, moderna forma di patriottismo nella quale far vivere il patto che ci lega: il nostro patto di unità nazionale nella libertà e nella democrazia” [1] .
Per quanto l’espressione citata, come tutte quelle estrapolate da discorsi più vasti, potrebbe non rendere esattamente il pensiero del nostro Presidente, è – a confrontarla con altri interventi e dichiarazioni – chiaramente “rappresentativa” di caratteri essenziali del “patriottismo costituzionale”.

Infatti mentre il patriottismo è riferito a una comunità di popolo legata da vincoli storici, religiosi, etnici, in quello costituzionale è “il patriottismo di un popolo che si ritiene unito non dai vincoli tradizionali e tipici della nazione, ma da quei principi e valori (ad esempio il valore della persona e il metodo democratico, ricordati dallo stesso presidente Napolitano) che sono fissati in un patto costituzionale” [2].

Resta il fatto che oggigiorno nel senso comune, la Costituzione è un patto, o più precisamente un patto scritto; e che quindi la lealtà e la fedeltà dei cittadini dovrebbe essere rivolta a un atto (patto), o a un documento. Cioè un “pezzo di carta” su cui ironizzava Lassalle [3].


Il patriottismo costituzionale, malgrado le critiche preventive (e realistiche) di Lassalle, si presenta come (l’unica) forma d’integrazione possibile in una società contemporanea. L’ “inclusione dell’altro” (titolo di un lavoro di Habermas) non è né un’assimilazione né chiusura verso l’esterno, ma consiste in una convinta adesione ai principi universalistici della Costituzione, di guisa da consentire la compresenza, all’interno della società, di una pluralità di visioni del mondo e relative “tavole di valori”. Sarebbe, in altri termini (l’unico) modo possibile per esorcizzare i conflitti derivanti dalle differenze culturali, etniche (ed economiche), verosimilmente in crescita in un mondo globalizzato connotato dell’aumento esponenziale dei movimenti migratori. E così la risoluzione, in relazione a tutti i conflitti (intracomunitari) possibili, di quella “lotta mortale senza possibilità di conciliazione, come tra «Dio» e il «demonio», che Max Weber attribuiva ai contrasti tra “valori”. Lo scioglimento dell’enigma irrisolto della storia, che Marx riteneva essere il comunismo, così diventa, nell’attuale momento storico e in relazione ad esso, il carattere (e pregio) del “patriottismo costituzionale”.

2. Corollari del “patriottismo costituzionale”. – Questa concezione lascia irrisolti, perché non chiariti, due elementi fondamentali, ambedue riconducibili all’aggettivo “costituzionale” e al termine da cui deriva, cioè costituzione. Se a questo si da un significato ovvero un altro, cambia completamente il concetto, derivato, di patriottismo costituzionale.

Se per costituzione si intende, secondo la nota concezione kelseniana, ciò che è connotato dall’essere modificabile solo a seguito di un particolare procedimento di revisione previamente stabilito, ne consegue che il patriottismo costituzionale sarebbe ciò che riassume la lealtà e l’osservanza nei confronti di un complesso di norme coordinate. Per cui “patriota costituzionale” e quel che più preoccupa, “non-patriota costituzionale” (con quel che ne può conseguire negli ordinamenti positivi, dalla fucilazione in giù) è chi ritiene costituzionali tanto l’art. 1 o 2 della Costituzione vigente (sulla forma di Stato e di governo) che l’art. 16 (sul diritto c.d. di locomozione) o l’art. 44 (sul diritto all’abitazione) e così via.

Se di converso il concetto di costituzione è svincolato dal criterio procedurale-formalistico kelseniano, per accedere ad una visione sostanziale della Costituzione, per cui il documento relativo (la Costituzione formale) è fatta di disposizioni realmente costituzionali (le decisioni fondamentali sulla forma dell’unità politica) e d’altro, cioè le leggi costituzionali, si rifugge da conseguenze un po’ bizzarre, perché costituzione sono solo le decisioni fondamentali e non l’insieme delle norme connotate da rigidità.

L’altro problema è se la costituzione vada identificata con l’atto così denominato o piuttosto questo (e neppure integralmente) ne faccia parte; e, prima di questo se una comunità esiste perché ha una costituzione o ha una costituzione perché esiste. Com’è noto tale problema se l’era posto (tra gli altri) Santi Romano: e la soluzione del grande giurista era che
“Qualunque sia il suo governo e qualunque sia il giudizio che se ne potrà dare dal punto di vista politico, esso non può non avere una costituzione e questa non può non essere giuridica, perché costituzione significa niente altro che ordinamento costituzionale. Uno Stato «non costituito» in un modo o in un altro, bene o male, non può avere neppure un principio di esistenza, come non esiste un individuo senza almeno le parti principali del suo corpo” [4].
Per cui “esistente” e “giuridicamente ordinato” sono (salvo una distinzione) coevi: simul stabunt et simul cadent.

La distinzione da fare a tale proposito è quella in cui l’istituzione è generata con la sua costituzione (o scompare con quella) o quando la costituzione è generata (o abolita) senza che abbia inizio o cessi l’esistenza dell’istituzione. Questo è il caso più frequente. Solo in Italia, dal 1861 in poi, è capitato (almeno) tre volte [5].

Né sfugge alla “costante” dell’esistente che precede il normativo, il caso – non molto frequente – della costituzione come “trattato” tra più Stati (istituzioni), dato che è l’esistenza precedente (e l’accordo) di questi a costituire il presupposto del nuovo Stato. Anche in tal caso, il rapporto tra esistenza dell’istituzione e vigenza della costituzione si manifesta asimmetrico: mentre la nascita o la fine della prima comporta quella della seconda, le vicende di questa non sono decisive per quella [6].

In questo senso è l’esistenza di un potere costituente (l’attore) ad assicurare l’ordinamento pur nella variazione degli atti (decisioni) costituzionali.

A lato di ciò si trova l’aspirazione, tipica dell’età moderna, che perché una costituzione sia tale occorre poterla mettere in tasca (Thomas Paine). In altre parole che sia scritta; in effetti le moderne costituzioni scritte hanno il loro antecedente, come scrive Jellinek, nei patti e nelle Carte redatti nelle colonie inglesi in America; in particolare è ricordata quella sottoscritta tra i coloni del Connecticut, quelle redatte da William Penn, o il convenant dei Padri Pellegrini convenuto sulla Mayflower [7].

Tale identità (costituzione = documento scritto e “statuito”) è affatto sconosciuta alle concezioni non moderne, e, in parte, anche a quelle successive alla Rivoluzione francese. Basti all’uopo, per le prime, ricordare l’opinione di Cicerone sulla costituzione romana “nostra autem re publica non unius esse ingenio, sed multorum, nec una hominis vita, sed aliquot constituta saeculis et aetatibus” [8].

Per le seconde, tra i primi a formularla dopo la rivoluzione francese, quella di de Bonald che “la costituzione di un popolo è il modo della sua esistenza”: onde scriverla non è necessario perché una costituzione vi sia. Il che è stato condiviso da gran parte della dottrina del diritto successiva (da Hauriou a Santi Romano e Carl Schmitt); tuttavia nell’opinione corrente, alimentata assiduamente, un fatto così evidente ossia che le unità politiche erano e sono costituite, e spesso assai ben costituite, prima che fossero inventate le costituzioni scritte (e lo saranno dopo), è (forse volutamente) trascurata. Di guisa che, se fosse fatto un sondaggio sul quesito, se le costituzioni debbano essere scritte, riporterebbe una schiacciante maggioranza affermativa, e l’opinione contraria sarebbe probabilmente considerata una diavoleria di qualche astuto manipolatore. Ovvero questa tesi, così contraria alla realtà storica, ha la consistenza (e la non ragionevolezza) di un idola tribus (e anche fori).

3. Da quando le costituzioni sono (per lo più) scritte, ha progredito la teoria che, per fare una costituzione non serve avere qualcosa in comune: dalla lingua, alla religione alla cultura, e così via. Ma sia sufficiente essere animati da buona volontà, e, preferibilmente da (qualche) interesse condiviso, per raggiungere un accordo soddisfacente e durevole.

La scrittura e la statuizione dei documenti costituzionali sarebbe in altri termini non la conseguenza, ma il succedaneo di quegli elementi identitari sopra (parzialmente) ricordati. A conforto di ciò si possono portare due circostanze: la prima che Costituzioni scritte – cioè (solo) quella degli Stati Uniti d’America – sono in vigore da oltre due secoli. Cui può replicarsi che il successo di quella statunitense è rara avis, perché di solito quelle europee scritte, e le più longeve, al massimo superano la sessantina. E più che altro che ciò prova la saggezza delle scelte dei costituenti americani (il “contenuto”), più che la forma scritta e statuita della costituzione.

La seconda che, prevalendo nel mondo contemporaneo il modello “società” rispetto a quello “comunità”, scrivere le costituzioni sarebbe un segno – e una conseguenza di questo “ethos” moderno.

Pur se questa tesi ha molto di vero, è debole però sul momento “genetico” e sulle cause. Infatti non risolve il problema se, continuando con l’esempio della Costituzione americana, la costituzione (e la conseguente durata), fosse dovuta al fatto che i padri costituenti (e la stragrande maggioranza della popolazione allora) fossero Wasp, cioè bianchi (i neri non votavano) anglosassoni e protestanti (per lo più fedeli di una particolare forma del protestantesimo) per cui raggiungere un accordo tra persone accomunate da lingua, razza, religione, teoria e prassi giuridica fosse, per così dire, estremamente facilitato da questa comune identità. Ma se, di converso, fossero stati di tre o quattro etnie diverse (e bilanciate), di altrettante religioni, parlanti lingue diverse, nessuno è in grado di affermare che si sarebbe raggiunto un accordo e più ancora che la durata di quello sarebbe stato di oltre due secoli. Piuttosto l’esperienza storica dimostra che – gli ultimi casi sono stati quelli della Iugoslavia, dell’Unione sovietica e della Cecoslovacchia – il tutto sarebbe andato presto in frantumi [9].

E, peraltro, finché quegli Stati non si sono dissolti ciò che li ha tenuti insieme non è stato un consenso a un accordo tra volontà arbitrarie (e razionali) - cui può ricondursi un patto stilato in un documento - ma la dittatura sovrana del partito comunista. È stato il potere illimitato di questo a sopperire all’inesistenza – o alla debolezza – dei legami comunitari tra etnie e popoli diversi per lingua, religione, storia, costumi: se all’espressione della volontà popolare fosse stato riservato uno spazio se non uguale non troppo lontano da quello riconosciuto in Stati non totalitari, probabilmente si sarebbero dissolti molto prima.

Per cui appare chiaro che l’unità delle volontà – o del consenso – nel costituire e conservare un’esistenza comunitaria è il presupposto necessario perché possa essere tradotto in una costituzione scritta, statuita e durevole.

In altri termini è il contesto (cioè la comunità) dove si decide di darsi una costituzione scritta, a determinare se questa avrà il carattere della costituzione “weberiana”, cioè “la possibilità effettiva di disposizione a obbedire… nei confronti della forza di imposizione delle autorità di governo sussistenti”. Se è vero, come precisa Weber che “il concetto di «costituzione» qui impiegato è uguale a quello usato da Lassalle. Esso non coincide con il concetto di una costituzione «scritta» e in genere di costituzione in senso giuridico” [10],
è parimenti vero che una costituzione avente alte difficoltà a farsi accettare nel gruppo sociale – la quale cioè non procuri consenso e obbedienza ai governanti, è del tutto inutile come costituzione anche “giuridica”, giacché il diritto non prescinde dal problema della efficacia dell’ordinamento, che anzi ne è una caratteristica intrinseca e peculiare.

Il problema specifico che si pone è la possibilità che l’istituzione politica si fondi solo su una convenzione (chè se si fonda anche su una convenzione, la questione non si pone) sia nella forma del patto che del “rescritto”, o che occorra dell’altro (e prevalente). Dato che la politica (e il diritto) attengono alla vita “pratica”, e che, come sopra cennato è assai difficile che una “pattuizione” possa avere vigenza durevole se non poggia su una certa identità (e su un presupposto tasso d’omogeneità), la soluzione non può che essere negativa. Per pensare possibile il contrario, sarebbe necessario addurre qualche esempio storico. Ma dato che non se ne vedono, non resta che considerarlo un mero auspicio.

A ciò occorre aggiungere che se è vero che il carattere dell’atto costituente (pattizio, scritto, deliberato) ha un’importanza nel contesto di un ethos collettivo, è ancor più vero che la costituzione è “la soluzione del problema seguente: dati la popolazione, i costumi, la religione, la posizione geografica, le relazioni politiche, le ricchezze, la buona e cattiva qualità di una determinata nazione, trovare le leggi adatte?” [11].

E quei dati, oltre a esulare dalla costituzione statuita, tuttavia determinano in modo cogente il “contenuto” il successo della costituzione. Con la conseguenza che o questa è congrua a quelli o diventa incongrua, perché inutile a costituire un regime politico stabile e cioè inutile al (di essa) scopo tipico e peculiare.

4. Ma è proprio vero che, nell’ambito dell’ethos moderno, la “statuizione” della costituzione ne esaurisce il carattere fondamentale?

A leggere i primi documenti costituzionali e le concezioni che li hanno ispirati, risulta che accanto – e prima – della forma dell’atto (e del documento) “costituzione”, è la novità del potere costituente (del popolo) a costituirne il connotato fondamentale, non meno importante della scrittura e statuizione dell’atto.

Le opere di Sieyès e il preambolo della Costituzione degli Stati Uniti [12]ne
ne sono testimonianze evidenti. E, parimenti, la concezione del potere costituente è la secolarizzazione della teologia politica cristiana, in particolare di quella tomista del diritto divino provvidenziale, che riserva alla decisione della comunità la scelta della forma di organizzazione del potere [13].

La decisione costituente si fondava cioè sul potere costituente di una Nazione consapevole della propria esistenza storica e politica; nella quale esistenza rientrano (gran parte di) quelle determinanti che ne costituiscono l’identità.

Onde la costituzione non è un atto deliberato per un qualsiasi popolo e Stato: ma peculiare a quel popolo (e a quello Stato). Come scriveva efficacemente de Maistre, criticando la Costituzione francese del 1795 (quella “direttoriale”, durata quattro anni), questa era fatta per l’uomo, ma aggiungeva subito dopo “non esiste uomo nel mondo. Ho visto, nella mia vita, francesi, italiani, russi…” stigmatizzando così l’illusione delle costituzioni fatte a tavolino (e al lume dell’ideologia). Il carattere storico-identitario ( come risulta – tra l’altro - dal concetto di Nazione formulato da Sieyès) non è meno presente nel pensiero borghese di quanto lo sia in quello contro-rivoluzionario.

Nel suo “stato nascente” il pensiero borghese è un pensiero forte, presupponendo una comunità consapevole della propria unità ed omogeneità come dei diritti conseguenti derivati non dal diritto positivo, ma da quello naturale [14].

Nelle odierne condizioni di (decadenza e) travisamento del pensiero borghese, è stato espunto tutto quel che lo rendeva forte: non l’unità (e l’omogeneità) presupposta, non il diritto naturale, non il potere costituente, non il diritto (naturale) a modellare la forma politica. È rimasto solo ciò che vi era di meno incisivo e decisivo: il carattere scritto (e statuito) della costituzione. Peraltro interpretata di guisa da limitare ed annacquare i connotati forti della concezione borghese-rivoluzionaria. Ne è un esempio (tra gli altri) la sistematica dimenticanza del potere costituente, e (ad esso collegata) l’interpretazione della costituzione come atto immodificabile (di fatto soggetto all’applicazione ed interpretazione dei poteri costituiti), e al “patto costituzionale” come compromesso tra partiti e “famiglie” politiche: Aleggia su tutto il tacito (?) conferimento di un qualche carattere “sacro” al patto/atto/documento, quasi un reflusso della secolarizzazione.

Tuttavia, oltre all’incapacità di una concezione del genere di rappresentare la realtà, v’è un problema: fino a quando riesce a contenere quella, che è di natura mutevole, essendo qualcosa d’organico (e reale) e non di meccanico (e ideale)?

Come sopra ricordato, mentre la comunità è sempre in movimento [15] il sistema normativo (intendendo con ciò l’ordinamento giuridico come concepito da un normativista) è in se, come sosteneva Hauriou, statico (e “trascendente”). Col rischio di indirizzare il proprio patriottismo a un oggetto obsoleto e non (corrispondente) cioè che esiste realmente [16]; e con la conseguenza d’innescare un conflitto tra legittimità e legalità [17].

Perché la legittimità concerne un rapporto tra uomo ed uomo (il potere weberiano); è stata invocata per il rapporto tra uomo ed istituzione (Stato, regime politico, governo), ma è (almeno) inconsueto scomodarla per il rapporto tra uomo ed atto (norma); e per il patriottismo (che appare, nell’uso dell’espressione, qualcosa di non lontano dalla legittimità) vale lo stesso discorso. Nel senso che se è vero che una Costituzione condivisa concorre a creare consenso al potere dei governanti, appare difficile che possa sostituire e surrogare ogni altra componente della legittimità. Lo stesso per il patriottismo: se la costituzione, ancor più nel senso di costituzione formale, potesse sostituire la devozione alla comunità (Nazione, Patria), nella sua conformazione (e retaggio) storico ed ideale, ne conseguirebbe che non avremmo più italiani, francesi, inglesi, tedeschi, ma parlamentaristi, semi-presidenzialisti, monarchico-parlamentaristi, federal-cancellieristi e così via.

Manca ai costituzional-patrioti l’accortezza di Socrate, il quale nella Presopopea delle leggi (nel Critone) le fa accompagnare dall’insieme delle città (kai to koinon tes poleos)[18]; anzi quelli isolano ancora di più la costituzione formale, privandola anche del seguito ossia del resto della legislazione [19].

Al contrario di Renan che, quando elenca i principali fattori che fanno una nazione (razza, lingua, religione, comunanza d’interessi, territorio) esclude che possono essere presi esclusivamente ed (isolatamente) sufficienti.

5. Ai costituzional-patrioti, a quanto pare, sembra basti un documento (peraltro neanche citato tra i fattori di Renan, neppure nel genus diritto o leggi), per surrogare tutti quei fattori.

A leggere gli ultimi contributi apparsi sulla stampa in rete infatti ci si chiede, dubitando, se ci siano forze politiche disposte a “sottoscrivere l’art. 33 comma 3° della Costituzione (il diritto d’istituire scuole)…o l’art. 11 (il rifiuto della guerra),… o l’art. 32 comma 2° (divieto di trattamenti sanitari obbligatori) E si potrebbe continuare a lungo con questo elenco [20]”.

Elenco composto, evidentemente, dall’insieme delle disposizioni costituzionali indistintamente. Dalla sovranità quindi al diritto all’abitazione, dalla scelta della forma democratica a quella di non subire trattamenti sanitari, dalla funzione legislativa allo sviluppo dell’artigianato. Tutte equiparate e parimenti “costituzionali” (perché rigide).

Più sorvegliati e condivisibili altri interventi. Ad esempio quello di Barbara Spinelli sulla “Stampa” dove dopo aver sostenuto “per alcuni le istituzioni e le costituzioni hanno una forza così potente – la forza del Decalogo - da sostituire identità controverse come la nazione o l’identità etnica” si legge: “Non sono Habermas e le sinistre ad avere inventato il concetto, non a caso tedesco, di patriottismo costituzionale: Lo coniò negli anni 70 un conservatore, Dolf Sternberger … Per Sternberger, il patriottismo costituzionale era l’unica identità possibile per un paese ridotto a mezza nazione dal nazionalismo etnico, la dittatura e la guerra. Una condizione che si diffonde, con la mondializzazione: tutte le nazioni hanno, nel globo, sovranità dimezzate”. O quello di Gianfranco Fini che ha rilevato “L’esperienza drammatica del secolo scorso ci ha insegnato che la base più solida del sentimento nazionale risiede nel valore del patriottismo costituzionale, quindi in quei principi di libertà, democrazia, uguaglianza e rispetto della persona che mettono al riparo i popoli……alla base del sentimento nazionale non può esservi l’appartenenza etnica ma la volontà politica di condividere un destino e un progetto, non c’è nulla di più solido e profondo se non l’identificazione nei valori sanciti dalla Carta Costituzionale” [21].

Dove il richiamo nel primo caso non è quello meramente cartolare a documenti e norme, ma all’istituzione; e nel secondo, del pari, ai principi e i valori (cioè – prevalentemente - alle decisioni fondamentali sulla forma politica), alla comunanza di destino e alla volontà. Tutti elementi decisivi e non riducibili alla costituzione formale.

E questo, il legame con qualcosa di concretamente esistente e comune (comunitario) e non normativo risulta da tanti scritti. Di cui ricordiamo due. L’uno di Machiavelli “la patria è ben difesa in qualunque modo la si difende, o con ignominia o con gloria […] dove si dilibera al tutto della salute della patria, non vi debbe cedere alcuna considerazione né di giusto né d’ingiusto, né di piatoso né di crudele, né di laudabile né d’ignominioso; anzi, posto ogni altro rispetto, seguire al tutto quel partito che le salvi la vita, e mantenghile la libertà” [22].

Se il Segretario fiorentino avesse avuto una concezione da costituzional-patriota (oltre a dimenticarsi di citare la costituzione), non avrebbe liquidato il giusto e l’ingiusto, il laudabile e l’ignominioso. L’altro di Marx laddove descrive il patriottismo delle armate rivoluzionarie francesi “il patriottismo era la forma ideale del sentimento di proprietà” [23]; per cui collegava il patriottismo ad una forma concreta di produzione, cioè alla realtà.

E si potrebbe continuare a lungo.

6. Per cui chiedersi se è possibile che si configuri un patriottismo costituzionale quale momento fondativo (ed esclusivo) dell’esistenza politica, occorre rispondere in primo luogo, che cosa s’intende per costituzione.

Sicuramente appare bizzarro, dato che “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” (art. 52 della Costituzione), che si chieda al buon cittadino di morire per difendere l’art. 45, II comma della nostra costituzione (la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato), anche perché gli stessi artigiani sarebbero sicuramente assai restii a farlo.

E quindi è indispensabile identificare la Costituzione col suo nucleo essenziale (dalla forma democratica alla sovranità alla libertà).

Dall’altra anche in tal caso il patriottismo costituzionale appare come una sineddoche politica, e perciò anche se non bizzarro, parziale: perché ad essere oggetto di quel sentimento, di quella volontà unificante appare assai più adatta la totalità dell’esistenza nazionale: comprensiva della storia, dei costumi, della geografia, della religione, della lingua.

Teodoro Klitsche de la Grange


[1] V. dichiarazione del Presidente on.le Napolitano citata da articolo sulla “Stampa” del 24/01/2008 del prof. Marcello Pera. Torna al testo.

[2] V. articolo di Marcello Pera cit. Torna al testo.

[3] v. Überverfassungswesen trad. it. di Clemente Forte in Behemoth n. 20.
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[4] Diritto costituzionale generale, Milano 1947, p. 3.
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[5] Questa constatazione va chiarita con le tesi di Santi Romano e di Hauriou. Secondo il primo anche nei periodi di transizione politica, prima di una regolamentazione compiuta, c’è sempre un diritto costituzionale, anche se rudimentale “il diritto è immanente a qualsiasi assetto politico, e l’unica negazione, logicamente e storicamente, possibile del diritto costituzionale sarebbe l’anarchia” (op. cit. p. 4). Ad avviso del secondo il governo di fatto può beneficare non della giustificazione giuridica, ma di quella “teologica” che si applica ad ogni forma (espèce) di potere… “è un modo di asserire (traduire) il carattere naturale e necessario del potere, l’impossibilità per gruppi umani di sussistere senza un governo, di legare la necessità del potere a quello dello Stato sociale…” (v. Précis de droit consitutionnel, Paris, 1929, p. 29).
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[6] L’apparente contraddittorietà tra l’affermazione di Santi Romano che ogni Stato non ha ma è una costituzione e l’ “asimmetria” è risolta dal fatto che l’essenza della costituzione è un potere che esercita con successo (ottenendo un certo grado d’obbedienza) il comando in una comunità, così dando forma (ed azione) politica alla stessa. Per cui il potere (obbedito) è il nucleo essenziale di ogni ordine costituito.
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[7] V. G. Jellinek, Allgemeine Staatslehere (III libro) trad. it. Dottrina generale del diritto dello Stato, Milano 1949, p. 100 ss.
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[8] De re publica, II, 1.
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[9] Si noti che tutti i casi citati le costituzioni hanno in comune di essere frutto non solo di guerre – come capita per lo più a tutte le costituzioni – ma di un particolare contesto politico internazionale e interno.
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[10] V. Max Weber, Wirtshaft und Gesellshaft, trad it. Milano 1980, pp. 48-49.
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[11] J. de Maistre, Considérations sur la France, trad. it. Roma 1985, p. 47. In ciò è evidente che de Maistre si ricollega a Montesquieu.
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[12] “Noi popolo degli Stati Uniti, allo scopo di ancor più perfezionare la nostra unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all’interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti d’America”.
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[13] La quale concezione è condivisa da parte della dottrina protestante come contestata da altra parte dei teologi cattolici e protestanti. Per una trattazione più diffusa ci sia consentito rinviare a quanto scritto in Diritto divino provvidenziale e dottrina dello Stato borghese in Behemoth n. 41, p. 5 ss.
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[14] v. ad esempio J.E. Sieyès, Qu’est-ce-que le tiers Etat? “La Nazione esiste prima di ogni cosa, essa è l’origine di tutto. La sua volontà è sempre conforme alla legge, essa è la legge stessa. Prima di essa e al di sopra di essa non c’è che il diritto naturale. Se vogliamo farci un’idea esatta dell’ordine delle leggi positive che possono emanare solo dalla sua volontà, troviamo al primo posto le leggi costituzionali, esse si dividono in due parti… Queste leggi sono dette fondamentali, non nel senso che possano divenire indipendenti dalla volontà nazionale, ma in quanto i corpi che esistono ed agiscono in virtù di esse, non possono modificarle. In ogni sua parte la Costituzione non è opera del potere costituito, ma del potere costituente… Una nazione si costituisce solo in virtù di un diritto naturale. Un governo, al contrario, è frutto solo del diritto positivo. La Nazione è tutto quel che può essere per il solo fatto di esistere” trad. it. Milano 1993, pp. 256-257.
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[15] Scriveva Haurion che “l’ordine sociale si presenta come il movimento lento ed uniforme di un insieme ordinato. “ Précis de droit constitutionnel, Paris 1929 p. 62. v. precedentemente nello stesso volume, la critica al sistema “trascendent et statique du professeur Hans Kelsen”.
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[16] Come scriveva Renan “L’esistenza di una ragione (mi si perdoni la metafora) è un plebiscito di tutti i giorni, come l’esistenza dell’individuo è un’affermazione perpetua di vita” mentre qua il “plebiscito” dovrebbe essere rivolto non all’esistente ma al normativo e non a ciò che esiste oggi, ma a ciò che era statuito oltre sessant’anni fa.
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[17] Si potrebbe dubitare più che la legittimità possa riguardare non un rapporto tra uomini, ma tra uomini e norme (documenti).
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[18] Non vogliamo entrare sui significati del termine nomos e sulla esattezza della sua traduzione col latino lex.
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[19] Cosa che a Socrate non succedeva, tant’è che le leggi comprendono, com’è naturale nella libertà degli antichi, tutto l’ambito della vita del cittadino, dal matrimonio all’educazione.
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[20] V. E. carnevali. Le parole di Brunetta e l’assalto alla Costituzione - micromega -on-line.
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[21] V. Il futuro della libertà, in Area, dicembre 2009 p. 34.
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[22] Discorsi, III, 41.
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[23] Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, Roma 1977, p. 218.
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domenica, dicembre 13, 2009

Solidarietà con polpetta avvelenata: commenti e analisi sulle dichiarazioni fatte.



Mi giunge, in questi minuti, la notizia di un’aggressione a Silvio Berlusconi, a Milano. Ma insieme con la notizia dell’aggressione, mi giungono altresì un certo numero di dichiarazioni di solidarietà. Dichiarazioni che avrei preferito non sentire e che, francamente, mi sembrano più gravi della stessa aggressione. Anzi, esse stesse potrebbero essere istigatrici di nuove aggressioni. L’uomo Berlusconi mi ricorda, per alcuni aspetti, Aldo Moro. Era quanto mai facile avvicinarlo e, quindi, un qualsiasi malintenzionato poteva avere facile gioco nei suoi confronti. Ricordo, per contrasto, il famoso giorno – se non erro – del 2 dicembre. Quando fu organizzata la grande giornata di Forza Italia o Popolo della Libertà, con appuntamento nazionale a San Giovanni in Laterano: la storica piazza di tutte le maggiori manifestazioni che si tengono in Roma, capace di contenere ogni folla possibile, prendendo la piazza stessa e la sua prosecuzione in via Carlo Felice. Ebbene, tra la folla – per forza di cose – dovevano mescolarsi anche i maggiori politici nazionali, dovendo marciare gomito a gomito con comuni cittadini. Essi però erano ben attorniati da guardie del corpo ed era praticamente impossibile avvicinarsi per salutarli o stringere loro la mano, o perfino chiedere un autografo, per chi ha di questi hobbies.

Diverso il modo di offrirsi al pubblico da parte di Berlusconi: come un agnello. Non è la prima volta che viene aggredito da qualche scalmanato che sempre può trovarsi in mezzo a milioni di persone. Credo che Berlusconi si esponga consapevolmente a questi rischi. Non ricordiamo, noi, la figura del Papa dentro una cabina di vetro blindata? Ma ha senso questo essere con il popolo che si dice di rappresentare? Certi rischi, mi appaiono inevitabili. Ciò che, però, mi ha subito colpito, è il tenore di alcune delle solidarietà. Per riassumere: “Ti dò la mia solidarietà, ma quel che ti succede te lo sei meritato... “. Altre dichiarazioni, poi, trasudano sfacciata ipocrisia. Io trovo che chi non si sente di condannare, con sincerità, ogni forma di violenza e di essere, senza riserve, solidale con la vittima, farebbe meglio a tacere ed a risparmiarci lo spettacolo penoso della sua doppiezza, la sua “polpetta avvelenata”.

La violenza mediatica, il razzismo implicito, la menzogna, l’inganno, la manipolazione… sono gli ordinari e quotidiani ingredienti della nostra scena politica. Per Berlusconi, al di là di singole questioni politiche, io penso sempre allo schema teorico dell’Uno, del Molti e del Popolo. L’Uno è la figura del Capo, della guida e del leader capace di decidere e risolvere i nostri problemi a cui tutti pensiamo quando siamo nei nostri guai privati (lavoro, casa, carovita, ingiustizie...). I Molti, sono le oligarchie, gli ottimati, i nobili, le ristrette fasce che si trovano in posizioni di privilegio, spesso a scapito e sulle spalle del Popolo: vale a dire, tutti noi poveri disgraziati che sentiamo di non aver nessun potere, anche se ci dicono che siamo il Popolo sovrano, ma un sovrano che, in pratica, non conta nulla e che viene portato ‘pro forma’ a votare, per non decidere mai nulla. Se non dobbiamo farci illusioni, se non ce la sentiamo di credere ancora a Babbo Natale, è facile, però, fare quattro conti: meglio essere comandati da Uno solo, piuttosto che oppressi da una moltitudine. A sua volta, l’Uno dovrebbe comprendere che la sua forza è il Popolo, non i Molti che vorrebbero “fargli le scarpe”. Staremo, comunque, a vedere come evolve il dramma.

Rincorrendo le notizie in tempo reale, leggo:
«…Secondo fonti investigative, l'uomo sarebbe in cura da 10 anni, per problemi mentali al Policlinico di Milano».
E penso, rapportando il tutto ai miei problemi, al “dente che mi duole” e che fa il paio con quello rotto a Berlusconi. I “matti” veri, cioè – le persone infelici che hanno bisogno di essere curate, ma anche custodite – se possono rappresentare un pericolo per il prossimo ignaro, da anni, ormai, sono in libera circolazione, per le nostre strade e credo che tutti ne abbiamo incontrato qualcuno che, magari, non ci ha aggredito fisicamente, ma ci ha offesi e insultati. I “savi”, la cui gravissima colpa è di dire quel che pensano, senza nessuna forma di violenza per nessuno, e lo dicono senza ipocrisia e infingimenti, ebbene, questi ultimi vengono messi in galera. Nella sola Germania sono almeno 15.000 ogni anno. In Austria, il caso più noto è quello dello storico Irving, ma per un notorio Irving, ce ne sono migliaia e migliaia che sono del tutto sconosciuti e ignoti ai più che non sanno quanto di marcio vi sia nel regno di Danimarca di shakespeariana memoria.

E leggo ancora, dove si tira fuori, faziosamente, l’immagine del “pifferaio”, già usata per Hitler:
“E poi l'attacco di Bersani al premier: «Non abbiamo niente da guadagnare da un modello di democrazia populista dove c'è un miliardario che suona il piffero e tutti i poveracci che gli vanno dietro». Appunto! Il popolo è fatto di “poveracci”.
Ma questi poveracci sanno che molti politici, senza né arte né parte, erano non meno “poveracci” (con le “pezze…”) ed hanno fatto fortuna proprio con la politica che, per loro, è stata una “manna”, un “affare”. Insomma, la loro sistemazione! Tuttora, la politica – per gran parte dei politici di professione – è un modo per arricchirsi e per fare fortuna, per sé e per i propri familiari. Ecco, allora, che tanto vale la pena fidarsi di Berlusconi che ha del suo e non ha bisogno di uno lauto stipendio da parlamentare, con pensione vitalizia, in alcuni casi, concessa per un solo giorno di seduta. Cosa significhi “populismo”, lo si capisce chiaramente dal brano citato. Costoro hanno paura del popolo, non vogliono il popolo. Le istituzioni? Ma quali istituzioni? Qui è tutto da rifare. E chi può rifare tutto se non ‘Uno’, fuori dal solito giro?

Quanto mai triste e deprimente la notizia di gruppi Facebook che si dividono fra fan di Tartaglia ed altri in solidarietà a Berlusconi. Pur essendo anche io un utente di Facebook, non ho nessuna simpatia per questo network e ne faccio raro uso. Credo che non favorisca l’assunzione di responsabilità, sempre necessaria quando si scrive. Naturalmente, non intendo dire che uno non debba poter esprimere liberamente il suo pensiero, ma è altra cosa inneggiare alla violenza fisica contro persone determinate. Al di là del fatto in sé, temo per la Rete che vorrei libera ed al riparo da interventi censori. Temo l’azione di gruppi deliberatamente provocatori. Credo però che i maggiori responsabili del clima di “odio” siano i main stream, i grandi quotidiani, le reti televisive che incitano il grande pubblico e fanno poi fare il lavoro sporco a giovani immaturi o a persone politicamente sprovvedute, alle quali hanno in pratica armato la mano. I gruppo che nascono spontaneamente nella rete e non sono insufflati dai main stream non superano in diffusione le poche centinaia di unità e non hanno impatto devastante: si neutralizzano all’interno della rete stessa. Anche questi deplorevoli aspetti sono pericoli che incombono sulla nostra democrazia.

Se fin qui può essere apparso che la mia critica penda da una parte, aggiorno dicendo che non mi sento affatto più tranquillo nel vedere al solito demenziale talk show come gli “amici” di Berlusconi pensino di poter trarre profitto dall’evento per un nuovo giro di vite alle nostre libertà, già gravemente compromesse. Gli arbitri a cui abbiamo già assistito non ci fanno presagire nulla di buono. Davvero, mi sembra che il regime diventi sempre più regime e mi chiedo quali possono essere le nostre difese, se ve ne siano ancora di possibili, se dobbiamo ridurci alla clandestinità solo per poterci scambiare liberamente le nostre vedute sulla situazione politica del nostro paese e sulla sulla situazione internazionale.

sabato, dicembre 05, 2009

Quale «libertà di espressione»? Riflessioni in margine alla manifestazione anti-Berlusconi.

Sto seguendo sulle agenzie con grande scetticismo la manifestazione odierna contro Berlusconi. indetta in nome – pare – della libertà d’informazione. Ma non perché la libertà di espressione e di pensiero sia a me meno cara che a loro. Tutt’altro! Credo, invece, che la libertà di espressione non abbia nulla a che fare con la “libertà” dei grandi mezzi di comunicazione: quella, in particolare, di tentare quotidianamente di farci credere quello loro stessi vorrebbero che noi cittadini si debba assolutamente e remissivamente credere. Pretendono di essere loro la “pubblica opinione” e di poter fare o disfare i governi a loro piacimento. Non sono neppure un difensore aprioristico di ogni governo in carica. Ritengo che il nostro sia un vero e proprio regime bipartisan, dove un elettore ha poco da scegliere.

Di certo vi è in questa manifestazione una grande confusione dove le vittime maggiori sono gli sprovveduti in buona fede. Se è davvero spontanea, vi è chi tenta di cavalcarla. La manipolazione è il dato saliente della fase attuale. Contro Berlusconi, caduto in disgrazia a Washington, è stato, prima, tirato in ballo lo “scandalo” delle escort; ora, lo si vuole mafioso. Non credo a tutto questo ed è altro il mio giudizio politico. Vedremo quale seguito odierno avrà la manifestazione antiberlusconiana, una manifestazione “ad personam”, cioè contro una singola persona, benché potente, che si tenta di demonizzare e criminalizzare in ogni modo. Non mancheranno a Berlusconi i mezzi per promuovere una contromanifestazione in suo favore.

Non sono soddisfatto del governo attuale, di ogni suo componente, di ogni politica che viene perseguita. È però ingenuo aspettarsi nella disgregazione in atto della società politica e civile, italiana ed europea, linee di tendenza chiare ed univoche. Ognuno di noi dovrebbe essere capace di guardare all’insieme e di trascurare i dettagli, di vedere tutto il bosco anziché il singolo albero. Solo così credo che un cittadino, non legato a lobbies e corporazioni, ma autentica espressione del popolo italiano nella sua interezza, possa districarsi in una situazione che deliberatamente viene resa sempre più ingarbugliata proprio da quei grandi quotidiani che rivendicano per sé la libertà di manipolazione e diffamazione, spacciata per “libertà di stampa”, di “espressione”, di “informazione” e simili baggianate, di cui per la verità non so valutare il numero di vittime in buona fede.

Ritengo che il consenso che si è creato intorno alla figura di Berlusconi difficilmente possa sopravvivergli. Non vedo proprio una direzione di Fini o di altri. Sono in molti a pensare al dopo Berlusconi, ritenendo per allora di aver recuperato piena libertà di movimento e di iniziativa politica. Considerando le attuali leggi elettorali e non poche altre leggi liberticide, prevedo che vi saranno – come già si vede – non pochi fermenti all’interno della società civile. Mi auguro con tutto il cuore che non insorgano fenomeni di violenza politica, ma il popolo italiano se vuole salvarsi non può più affidarsi ad occhi chiusi all’attuale ceto politico. Leggo che la manifestazione antiberlusconiana che si sta ancora svolgendo, mentre scrivo, ha adottato l’insegna delle rivoluzioni “colorate” dell’ex blocco sovietico: il segnale non poteva essere più inquietante. Le ambiguità richiedono tempi fisiologici per sciogliersi. È da chiedersi però se il paese possa permettersi tutto questo e quali saranno i costi per una ripresa politica e morale al tempo stesso.

Essendo la manifestazione in corso decisamente una manifestazione “contro” una singola persona, logica vuole che debba a breve seguire una contromanifestazione a favore di quella stessa persona oppure produca un consenso ancora maggiore intorno a Berlusconi. Non una manifestazione del PdL, dove sono presenti parecchi leader che aspirano alla successione del Capo, ma una manifestazione indetta dal Capo che chiama a raccolta i suoi sostenitori, che stando ai suoi sondaggi sarebbero sopra la soglia del 60 per cento. Non credo che la manifestazione di San Giovanni nasca tutta dalla Rete. Credo invece che vi siano gli stessi registi che hanno operato in altre situazioni, ad esempio le rivoluzioni “colorate”. La Rete nella sua frammentarietà non è capace di una simile organizzazione. Gli striscioni, i cartelli, i costi materiali e quanto altro da chi sono stati forniti? Non da Facebook!

A Roma di manifestazioni ne ho viste tante, di ogni genere e di ogni colore. Quella odierna volta a chiedere le dimissioni di Berlusconi mi sembra debole nelle sue motivazioni più che nel numero dei partecipanti. Anzi direi che con motivazioni deboli una manifestazione è tanto più debole quanto più alto è il numero dei manifestanti: un rapporto inversamente proporzionale che però ben descrive lo smarrimento e la mancanza di prospettive. Dimissioni chieste da chi ed in nome di chi? E quali le prospettive? Chi dovrebbe succedere a Berlusconi? Fini? Di Pietro? Franceschini? La Bindi? Sono loro i salvatori che aspettiamo? Chi sarà il Messia? Non ho nessuna preconcetta ostilità contro i manifestanti, ma non vedo decisamente la loro proposta politica, l’alternativa. I temi dei loro slogans mi sembrano copiati dai giornali. Penso invece che un Berlusconi, liberato dai suoi colonnelli, possa essere ancora l’alternativa. Occorre però una politica ancora più forte e pronunciata da parte sua. Vale il teorema di Machiavelli dell’Uno, dei Molti e del Popolo. Per il Popolo è meglio essere comandato da Uno piuttosto che essere oppresso da molti. Lo chiamano “populismo”. Sarà…

venerdì, novembre 06, 2009

Teodoro Klitsche de la Grange: «Tutta colpa di Teodosio?»

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TUTTA COLPA DI TEODOSIO?

La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul crocifisso nelle aule scolastiche pone dei problemi i quali, più che giuridici, vanno alla profondità del politico.

Per esempio quando la Corte afferma la propria concezione della libertà negativa, la quale, secondo il Giudice “non è limitata all’assenza di servizi religiosi o d’insegnamento religioso. Si estende alle pratiche o ai simboli esprimenti, in particolare o in generale, una credenza, religiosa od atea”. Fino ad oggi, la concezione generale (e prevalente) è che per la tutela della “libertà negativa” fosse sufficiente l’astensione dello Stato (e anche di altri soggetti) da ogni intromissione (nel senso di lesione, diminuzione, conculcamento) nella sfera della libertà personale (e soggettiva), la cosiddetta “sfera giuridica” del cittadino, la cui libertà e proprietà è tutelata dagli ordinamenti nazionali e (anche) da trattati internazionali.

Un esempio di violazione di tale concezione tradizionale della libertà (e degli attentati alla medesima) ce la offre Teodosio, il quale, dopo aver emanato l’editto di Tessalonica (sul cristianesimo come religione ufficiale dell’Impero) e visto che non era tanto rispettato, decise, qualche anno dopo, di sanzionarlo con delle robuste pene. Per cui colpì l’esternazione del culto pagano con sanzioni niente male: dalla pena di morte in giù, fino a multe pesantissime (quindici libbre d’oro). Con che cominciava l’imposizione del cristianesimo attraverso la compressione della libertà negativa (in particolare di culto) dei pagani. E da Teodosio in poi è stato in grande prevalenza ritenuto che, per aversi attentato alla libertà “negativa” occorresse – quanto meno – una interferenza nella “sfera giuridica” del destinatario. Cioè un comando, accompagnato da una sanzione tesa a farlo osservare, incidente nella suddetta sfera: se non con pene alla Teodosio, almeno con multe, sequestri, confische (che Teodosio, ai tempi del quale non era stato istituito il CSM né la particolare responsabilità dei giudici, aggravava per i giudici negligenti a far osservare la volontà imperiale).

Questa era la concezione, tra gli altri, di Isaiah Berlin per cui la libertà negativa della persona umana è la non interferenza dall’esterno, o libertà dalla costrizione altrui.

Per argomentare la di essa concezione innovativa rispetto alla tradizionale, la Corte ha dovuto arrampicarsi sugli specchi: perché appendere un crocifisso in un ufficio pubblico (non privato) non intacca la sfera personale (“privata”) né sanziona in alcun modo, il mancato ossequio – o l’aperta contestazione – del simbolo esibito. E per ciò ha scelto quello, particolarmente levigato (e contestabile) della psicologia; onde il crocifisso “può essere emotivamente perturbante per alunni d’altre religioni o che non professino alcuna religione…”.

Poi la Corte rafforza la propria argomentazione allegando la neutralità dello Stato: “lo Stato è obbligato alla neutralità confessionale dell’educazione pubblica… la Corte non vede come l’esposizione… d’un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (perché? Cristo non è morto e risorto per tutti gli uomini, anche protestanti e ortodossi?) potrebbe servire al pluralismo educativo, essenziale alla preservazione di una “società democratica” come concepita dalla Convenzione”.

Tuttavia alla concezione tradizionale (della libertà come assenza d’ingerenza) non si sottrae neanche la Convenzione europea; la quale all’art. 9 dispone “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni…” e all’art. 2 del protocollo addizionale n. 1 “Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”; ma anche se è chiaro che, stante la norma, non si potrebbe imporre un’ora di catechismo a uno studente musulmano o buddista, non si comprende come l’esposizione di un simbolo possa essere considerato lesivo della libertà negativa (che per essere violata richiede una costrizione o un’ingerenza).

Anche perché nel caso, trattandosi di spazio “pubblico”, si è esteso a questo il carattere (e il limite) di difesa della sfera privata, connaturale alla libertà negativa, con ciò mutandone il connotato peculiare: dalla difesa di ciò che è mio alla determinazione di ciò che non è mio, ma di tutti (pubblico). E relativamente al quale è più che dubbio – anzi secondo il diritto italiano vigente, escluso – che possa parlarsi di diritto soggettivo, ma a tutto concedere, d’interesse legittimo (se non di interesse semplice).

V’è un’altra questione che pone la Corte, strettamente connessa alla prima. Ripetutamente la Corte afferma che tali “restrizioni sono incompatibili con il dovere dello Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio della funzione pubblica… questo diritto negativo merita una protezione particolare se è lo Stato che esprime una fede… Il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato è incompatibile con un qualsivoglia potere di apprezzamento da parte di questo relativamente alla legittimità delle convinzioni religiose o delle modalità d’espressione di quelle”… Per la Corte, queste considerazioni portano all’obbligazione, per lo Stato, d’astenersi dall’imporre, anche indirettamente, delle fedi, nei luoghi ove le persone dipendono da esso, o nei posti dove sono particolarmente vulnerabili.

Anche queste affermazioni destano perplessità; se infatti le neutralità dello Stato non è riconducibile né ad un’ingerenza della sfera privata, né al diniego di una prestazione dovuta a tutti (come quella all’istruzione, prevista dall’art. 2 del protocollo addizionale alla convenzione), ma all’esposizione di un simbolo il concetto di “neutralità interna”, analizzato con precise distinzioni da Schmitt, ne assume altre, impreviste ed imprevedibili. Se infatti è configurabile nella norma dell’art. 2 del protocollo una forma di “neutralità nel senso di parità, cioè di identica ammissione di tutti i gruppi… al godimento dei vantaggi o della altre prestazioni statali”, onde potrebbe essere legittima la pretesa di studenti islamici, ortodossi ed ebrei all’insegnamento, nell’ora apposita, della dottrina religiosa di appartenenza; non appare esserlo la pretesa di togliere i simboli delle credenze o appartenenze degli altri. Simboli che, nell’ordinamento politico, hanno una notevole importanza: ad esempio la bandiera, la cui forma e colori è prescritta dall’art. 12 della Costituzione italiana vigente e ricorda l’unità italiana raggiunta nel Risorgimento. E che i nostalgici del Regno delle due Sicilie o dello Stato pontificio non considerano un progresso: senza perciò che né la Repubblica abbia il diritto a perseguitarne le convinzioni né che i medesimi abbiano quello ad una bandiera “neutrale”.

Più in generale se come scriveva Smend, lo Stato è “una realtà soltanto in quanto realizzazione di senso” (nella quale la simbolizzazione ha un rilevante ruolo d’integrazione, come “rappresentazione particolarmente efficace ed elastica di un contenuto di valore”), l’identificazione dei cittadini in un insieme di valori (e di voleri) è uno dei momenti essenziali dell’integrazione (cioè nella “produzione dinamica”) dell’unità politica. Togliere dallo spazio pubblico quei simboli – quanto meno – di valori integranti, significa indebolire l’unità politica la quale non è (se non in parte) esprimibile in termini giuridici e statici (come il patriottismo costituzionale ridotto al feticismo documentale della costituzione scritta), ma è un processo di costruzione dinamica e politicamente concreta; quello che Renan, riferendosi alla nazione, chiamava “il plebiscito di tutti i giorni”.

Ma se bandiamo i simboli identitari della civiltà che è il prius (e il genus) di quella attuale, e alla quale dobbiamo proprio la separazione tra temporale e spirituale (“rendete a Dio ciò che è di Dio, a Cesare ciò che è di Cesare”), il risultato è l’indebolimento e la dissoluzione degli Stati in altrettanti condomini abitati da apolidi/agnostici, indifferenti a qualsiasi stimolo che non quello dell’interesse personale. Il che è molto peggio di quello che appare da questa sentenza che, in se, apparentemente, è un progresso nella scristianizzazione, mentre è gravida di altre, più estese, conseguenze.

Teodoro Klitsche de la Grange