lunedì, marzo 09, 2026

Studio su quelli che hanno legiferato sul cosiddetto contrasto all'antisemitismo. Attori: 19. Cataldi

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N°18. <Sommario> N°20. 

Senato della Repubblica, Seduta di Assemblea n. 394 di Martedi 3 marzo 2026 alle ore 16,30, 394ª Seduta Pubblica, Ordine del Giorno II. Discussione dei disegni di legge: 1004 e connessi_ Contrasto all'antisemitismo. II. Discussione dei disegni di legge:

ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo (1004)

SCALFAROTTO. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo (1575)

GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo (1627)

DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line (1722)

Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per la diffusione di iniziative culturali nelle scuole e nelle università volte a promuovere la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno (1757)

MALAN e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo (1762)

GIORGIS e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa (1765)

TESTO DELL'INTERVENTO

CATALDI (M5S). Signora Presidente, intendo illustrare gli emendamenti perché credo che si stia facendo un po' di confusione. Vorrei invitare la maggioranza a fare una riflessione perché ritengo si stia commettendo un errore giuridico oltre che politico.

Gli emendamenti in questione cercano di porre un rimedio.

L'emendamento 1.102 cerca di espungere dal testo il richiamo, che la maggioranza sembra ostinata a mantenere, alla definizione dell'IHRA. Presidente, nessuno contesta il valore di quella dichiarazione, ma essa può avere valore come un documento che può aiutare a studiare il fenomeno. Cosa diversa, colleghi, è trasformarla in una norma giuridica. Colleghi, le norme giuridiche devono essere generali e astratte non sono fatte di esempi. Se noi pensiamo di recepire un documento che contiene un elenco di esempi e di trasformarlo in una norma giuridica con un'elencazione tassativa, rischiamo di lasciare fuori qualcosa.

Pensate che in questa definizione, ad esempio, viene indicato il fatto che potrebbe essere antisemitismo il paragone che un cittadino può fare tra le politiche del Governo israeliano e le politiche dei nazisti.

Posso anche capirlo, ma supponiamo che un altro cittadino faccia un paragone delle politiche di Netanyahu con quelle di un altro dittatore o le faccia con Putin: uno dei due cittadini sarebbe antisemita e l'altro no. Capite che così passa l'idea che se un determinato documento oppure - perché no - un testo o un libro che parla dell'antisemitismo piace, allora lo recepiamo e lo trasformiamo in una norma giuridica. Colleghi, ma che cosa state dicendo?

La senatrice Pirovano diceva che la definizione fatta dalla Dichiarazione di Gerusalemme non l'ha adottata nessuno. Senatrice Pirovano, io credo nella tradizione giuridica italiana e credo anche che quella tradizione possa essere d'esempio per gli altri Paesi. La Dichiarazione di Gerusalemme ve la vorrei leggere perché è un esempio - non dico che debba essere l'unico - di come va scritta una norma giuridica secondo i princìpi generali del nostro ordinamento giuridico. Ve la leggo perché è molto semplice: «Antisemitismo è discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei (o contro istituzioni ebraiche in quanto ebraiche)». Non è un odio che nasce come critica o risposta a dei comportamenti o a delle politiche che vengono compiute dal Governo di Israele. Posso essere contrario alle politiche di Israele, ma non per questo odiare gli ebrei. State continuando a perseverare nell'errore, quando lo stesso autore della Dichiarazione dice che oltretutto non va utilizzata per silenziare le piazze.

La senatrice Pirovano stava dicendo prima che non avevamo alcun interesse a silenziare le piazze. L'articolo 3, che poi è stato espunto (è stato un passo indietro e ve lo riconosco), conteneva una norma chiaramente finalizzata a una censura preventiva basata non su elementi concreti, ma sul potenziale rischio che si potessero esporre slogan, manifesti o messaggi antisemiti. Si censurava il tema, il che significa che se c'è una manifestazione per la pace in Palestina o che vuole il cessate il fuoco, il tema legittima il divieto di quella manifestazione perché qualcuno potrebbe effettivamente esporre un messaggio di natura antisemita. Vietare il tema è una cosa gravissima.

Oltretutto, le intenzioni erano manifeste. Vorrei infatti ricordare quando il provvedimento è arrivato qui con quell'articolo 3, ossia in concomitanza con le manifestazioni, nel momento in cui i cittadini scendevano in piazza perché volevano la pace. Esattamente il giorno dopo le manifestazioni del 22 settembre - quindi il 23 - ci ritroviamo in Commissione con questo provvedimento e con quell'articolo che poi è stato ritirato. (Applausi).

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