venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 151.

Parte VIII. < > Parte X.

Fonte

Art 150. <Quadro d’insieme> Art 152.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE NONA

Seconda Sezione: 

L'Esercito e il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione

 (artt. 143-151)

Articolo 151

In conformità al sacro Versetto coranico “E preparate tutte le forze che potrete raccogliere e i cavalli addestrati per incutere paura al nemico di Allah e vostro e altri ancora che voi non conoscete ma che Allah conosce” (8: 60), il governo ha il dovere di mettere a disposizione di tutto il popolo le opportunità e gli strumenti necessari per l’addestramento militare in base alle norme islamiche, così che tutti i cittadini della nazione siano in grado di provvedere alla difesa armata del Paese e della Repubblica Islamica dell’Iran. Tuttavia, il possesso di armi deve essere autorizzato dalle autorità competenti. 

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