venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 156.

Parte X. < > Parte XII.

Fonte

Art 155. <Quadro d’insieme> Art 157.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE UNDECIMA

Potere Giudiziario (artt. 156-174) 

Articolo 156

Il Giudiziario (39) è un potere indipendente che tutela i diritti individuali e collettivi del popolo ed è responsabile dell’amministrazione della giustizia. Il Giudiziario ha inoltre il dovere di adempiere i seguenti compiti: 

1) Inchieste ed emissione di sentenze nei casi di offesa, querela, trasgressione, soluzione dei casi di richiesta di riconoscimento di diritti, composizione di controversie e vertenze, adozione delle opportune decisioni nelle questioni incontestabili stabilite dalla legge.

2) Consolidamento dei diritti collettivi e promozione della giustizia e delle libertà legittime. 

3) Controllo sulla retta applicazione della legge. 

4) Individuazione dei reati e delle offese, messa in stato di accusa e punizione dei rei ed applicazione delle norme della giustizia islamica.

5) Adozione delle misure opportune per la prevenzione del crimine e la redenzione dei criminali. 

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Note originali:

39. Il sistema giudiziario ha subìto cambiamenti profondi dopo l’affermarsi della Rivoluzione, anche perché il Corano e lo Hadith, la Tradizione relativa agli atti del Profeta Mohammad e degli Imam Sciiti, contengono una notevolissima quantità di istruzioni riguardanti le procedure di accertamento e prova dei reati, di istruzione dei processi e di elaborazione delle sentenze, come pure la graduazione delle condanne e delle pene. Di conseguenza, l’amministrazione della giustizia ha potuto iniziare a funzionare secondo l’ispirazione islamica immediatamente dopo la Rivoluzione, ed in tempi abbastanza brevi sono stati elaborati e varati un nuovo codice civile, un nuovo codice penale e nuovi codici di procedura.

Per quanto concerne il Testo Costituzionale, il sistema giudiziario è stato reso totalmente indipendente dagli altri due poteri dello Stato: il Ministero della Giustizia è incaricato soltanto dell’organizzazione amministrativa e del budget, della cura dei rapporti fra il Giudiziario da un lato ed il Legislativo e l’Esecutivo dall’altro, del compito di rispondere in sede di Assemblea Islamica alle interpellanze inoltrate dai Rappresentanti, e di presentare disegni di legge di contenuto giudiziario in qualità, caso per caso, di rappresentante del Governo o del Sistema Giudiziario.

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