venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 172.

Parte X. < > Parte XII.

Fonte

Art 171. <Quadro d’insieme> Art 173.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE UNDECIMA

Potere Giudiziario (artt. 156-174) 

Articolo 172

Per indagare su reati connessi ai doveri specifici, militari o di sicurezza, dei membri dell’Esercito, della Gendarmeria, della Polizia e del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, si istituiscono, in conformità alla legge, tribunali militari incaricati di adempiere a tale funzione. Tuttavia, i reati comuni commessi dai medesimi membri, o i reati da essi perpetrati nella loro funzione di amministrazione della giustizia, vengono giudicati presso i tribunali ordinari. I tribunali militari ed i relativi procuratori sono parte integrante del sistema giudiziario del Paese ed in quanto tali sono soggetti alle normative riguardanti questo sistema.    

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