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Art 126. <Quadro d’insieme> Art 128.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 127
Il Presidente della Repubblica, nel caso necessario e con l’approvazione del Consiglio dei Ministri, può nominare uno o più rappresentanti speciali con poteri predefiniti. In questo caso tutte le decisioni del rappresentante avranno lo stesso valore di quelle del Presidente della Repubblica o del Consiglio dei Ministri.

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