venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 127.

Parte VIII. < > Parte X.

Fonte

Art 126. <Quadro d’insieme> Art 128.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE NONA

Prima Sezione: 

La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)

Articolo 127

Il Presidente della Repubblica, nel caso necessario e con l’approvazione del Consiglio dei Ministri, può nominare uno o più rappresentanti speciali con poteri predefiniti. In questo caso tutte le decisioni del rappresentante avranno lo stesso valore di quelle del Presidente della Repubblica o del Consiglio dei Ministri.

 

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