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Art 137. <Quadro d’insieme> Art 139.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 138
Oltre ai casi in cui il Consiglio dei Ministri o un singolo ministro siano competenti e responsabili dell’elaborazione dei regolamenti esecutivi delle leggi, il Consiglio dei Ministri ha il diritto di emanare decreti e regolamenti per lo svolgimento delle funzioni amministrative, per l’applicazione delle leggi e per l’ordinamento degli organismi amministrativi. Ciascun ministro, nell’ambito delle proprie funzioni e dei decreti del Consiglio dei Ministri, ha la facoltà di elaborare regolamenti ed emettere circolari il cui contenuto non deve essere contrario alla lettera e allo spirito della legge.Il governo ha la facoltà di concedere l’approvazione di alcuni affari relativi ai suoi doveri a commissioni composte da ministri; dette approvazioni saranno esecutive dopo l’approvazione del Presidente della Repubblica, purchè siano legalmente lecite. I decreti, regolamenti e approvazioni di tali commissioni, oltre ad essere pubblicati, saranno presentati al Presidente dell’Assemblea Islamica che, nel caso in cui li ritenga contrari alla legge, a sua volta li rimanda al Consiglio dei Ministri per la rivisione.

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