venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 158.

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Fonte

Art 157. <Quadro d’insieme> Art 159.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE UNDECIMA

Potere Giudiziario (artt. 156-174) 

Articolo 158

Il Presidente  dell’Organo Giudiziario ha i seguenti compiti: 

1) Creazione delle strutture (40) più opportune per l’attuazione di quanto indicato nell’Art. 156. 

2) Elaborazione di disegni di leggi giudiziarie conformi ai principi della Repubblica Islamica. 

3) Assunzione in servizio di giudici di provata competenza ed equità, loro nomina e rimozione dall’incarico, assegnazione di mansioni e trasferimenti, ed altre funzioni amministrative in conformità alla legge (41). 

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Note originali:

40. Esistono attualmente due categorie di Tribunali: i Tribunali pubblici ed i Tribunali Speciali.

I Tribunali pubblici includono i Tribunali di Primo Grado Civili e Penali, i Tribunali Superiori Civili e Penali, i Tribunali Civili Indipendenti e Civili Speciali (cfr. infra, Nota 41). I Tribunali Speciali includono i Tribunali della Rivoluzione Islamica (cfr. infra, Nota 39) e il Tribunale Speciale per i Sapienti Religiosi (Dadgah-e vije-ye rohaniyyat).
Nei primi mesi del 1987, infatti, l’Imam Khomeini decretò l’istituzione di un tribunale speciale incaricato di investigare e giudicare i reati commessi da sapienti religiosi; nominò quindi il Giudice Presidente e il Procuratore di tale Tribunale Speciale per i Sapienti Religiosi e ordinò loro di indagare ed emettere sentenze sulla base di regole e normative teologiche. Entrambe le cariche ne avrebbero risposto unicamente a lui, in quanto Guida Suprema. Da allora questo Tribunale ha continuato a funzionare, rimanendo in pratica all’esterno del sistema giudiziario propriamente detto.

41. Al Supremo Consiglio di Giustizia fanno capo:
1) l’Amministrazione Giudiziaria (Dadgostari) e le sue strutture – in quest’ambito lavora la Polizia Giudiziaria (Police Qazaie);
2) l’Ispettorato Generale dello Stato (Sazeman-e Bazressi Kol, cfr. Art. 174);
3) il Tribunale Amministrativo (cfr. Art. 173).
Inoltre, l’Atto Giuridico 1/5/1983 assoggetta al Supremo Consiglio di Giustizia anche le strutture giudiziarie denominate Tribunali della Rivoluzione Islamica e le Procure della Rivoluzione Islamica, cui è assegnato il compito di indagare:
a) su tutti i reati commessi contro la sicurezza interna ed esterna dell’Iran, sui reati “contro Dio” e di “corruzione sulla terra”,
b) sugli attentati alla vita degli uomini politici,
c) sullo spaccio e il contrabbando di stupefacenti,
d) sui casi di omicidio, massacro, sequestro di persona e tortura commessi al fine di restaurare il regime monarchico pre-rivoluzionario e di reprimere la lotta del popolo iraniano,
e) sui casi di depredazione del Tesoro nazionale,
f) sull’accaparramento di generi di prima necessità e sulla loro messa in commercio a prezzi rincarati.
Il medesimo Atto Giuridico distingue tre categorie di Tribunali della Rivoluzione Islamica:
1) i Tribunali per i Reati Economici, con giurisdizione sui casi (e) ed (f);
2) i Tribunali per gli Affari Politici, per i casi (a), (b) e (d);

3) i Tribunali Anti-Narcotici, per il caso (c).

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