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Art 133. <Quadro d’insieme> Art 135.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 134
Il Consiglio dei Ministri è presieduto dal Presidente della Repubblica, che vigila sull’attività dei ministri stessi, adotta le misure necessarie al coordinamento delle decisioni del governo – in collaborazione con i ministri – ed applica la legge.In caso di disaccordo o controversia nei doveri legali di enti statali, purché non sia necessario interpretare o cambiare la legge, la decisione del Consiglio dei Ministri approvata dal Presidente della Repubblica è esecutiva.Il Presidente della Repubblica è responsabile del proprio operato nello svolgimento delle funzioni del Consiglio dei Ministri davanti all’Assemblea Islamica.

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