venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 169.

 Parte X. < > Parte XII.

Fonte

Art 168. <Quadro d’insieme> Art 170.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE UNDECIMA

Potere Giudiziario (artt. 156-174) 

Articolo 169

Nessuna azione né omissione può essere considerata reato in base a una legge entrata in vigore successivamente al suo verificarsi.

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