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Art 124. <Quadro d’insieme> Art 126.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 125
Il Presidente, o un suo rappresentante legale, è incaricato della firma dei trattati, delle convenzioni, degli accordi stipulati dal Governo dell’Iran con i Governi di altri Stati, come pure degli accordi raggiunti negli Organismi internazionali, previa approvazione da parte dell’Assemblea Islamica.

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