venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 125.

Parte VIII. < > Parte X.

Fonte

Art 124. <Quadro d’insieme> Art 126.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE NONA

Prima Sezione: 

La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)

Articolo 125

Il Presidente, o un suo rappresentante legale, è incaricato della firma dei trattati, delle convenzioni, degli accordi stipulati dal Governo dell’Iran con i Governi di altri Stati, come pure degli accordi raggiunti negli Organismi internazionali, previa approvazione da parte dell’Assemblea Islamica.

 

 

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