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Art 174. <Quadro d’insieme> Art 176.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE DODICESIMA
La Radio-Televisione
Articolo 175
Alla Radio-Televisione della Repubblica Islamica dell’Iran deve essere garantita la libertà di parola e di pensiero, in conformità ai principi islamici ed all’interesse del paese. La nomina e destituzione del Presidente della Radio-Televisione della Repubblica Islamica dell’Iran è di competenza della Guida Suprema. Un consiglio composto dai rappresentanti del Presidente della Repubblica, del Presidente dell’Organo Giudiziario e dell’Assemblea Islamica (45) supervisionerà le attività della Radio-Televisione. La legge stabilisce le modalità di gestione e di supervisione di tale attività.
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Note originali: 45. L’Articolo concerne la gestione dei due mezzi di comunicazione radiofonico e televisivo perché essi sono di proprietà pubblica (amministrati da un Direttore Esecutivo sotto la supervisione di un consiglio composto dai rappresentanti dei tre Poteri dello Stato), così come l’Agenzia nazionale di stampa Irna, che fa direttamente capo al Ministero per la Cultura e Guida islamica. Per quanto riguarda invece la stampa di quotidiani e periodici, completamente aperta all’iniziativa pubblica anche se molti periodici sono pubblicati da Enti governativi o da Organizzazioni loro affiliate, al Ministero della Cultura e Guida Islamica è affidata la loro supervisione.
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