venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 175.

Parte XI. < > Parte XIII.

Fonte

Art 174. <Quadro d’insieme> Art  176.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE DODICESIMA

La Radio-Televisione

Articolo 175

Alla Radio-Televisione della Repubblica Islamica dell’Iran deve essere garantita la libertà di parola e di pensiero, in conformità ai principi islamici ed all’interesse del paese. La nomina e destituzione del Presidente della Radio-Televisione della Repubblica Islamica dell’Iran è di competenza della Guida Suprema. Un consiglio composto dai rappresentanti del Presidente della Repubblica, del Presidente dell’Organo Giudiziario e dell’Assemblea Islamica (45) supervisionerà le attività della Radio-Televisione. La legge stabilisce le modalità di gestione e di supervisione di tale attività.

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Note originali: 45. L’Articolo concerne la gestione dei due mezzi di comunicazione radiofonico e televisivo perché essi sono di proprietà pubblica (amministrati da un Direttore Esecutivo sotto la supervisione di un consiglio composto dai rappresentanti dei tre Poteri dello Stato), così come l’Agenzia nazionale di stampa Irna, che fa direttamente capo al Ministero per la Cultura e Guida islamica. Per quanto riguarda invece la stampa di quotidiani e periodici, completamente aperta all’iniziativa pubblica anche se molti periodici sono pubblicati da Enti governativi o da Organizzazioni loro affiliate, al Ministero della Cultura e Guida Islamica è affidata la loro supervisione.

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