venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 171.

Parte X. < > Parte XII.

Fonte

Art 170. <Quadro d’insieme> Art 172.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE UNDECIMA

Potere Giudiziario (artt. 156-174) 

Articolo 171

Nel caso in cui una persona subisca danno morale o materiale a seguito di errore doloso o colposo commesso da un giudice, e la colpevolezza del giudice sia stata provata, il giudice ne è responsabile in conformità alle norme islamiche. Nel caso in cui il danno sia da ascriversi a responsabilità governativa, esso viene risarcito dal governo. In tali casi l’accusato viene riabilitato.

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