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Art 125. <Quadro d’insieme> Art 127.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 126
Il Presidente della Repubblica ha la responsabilità diretta della programmazione economica e finanziaria e degli affari amministrativi del Paese, ed ha la facoltà di delegare ad altri l’amministrazione di essi.

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