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Art 122. <Quadro d’insieme> Art 124.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 123
Il Presidente controfirma le leggi approvate dall’Assemblea Nazionale ed i risultati dei referendum dopo che essi abbiano seguito l’iter prescritto e siano stati sottoposti al Presidente. Il Presidente li trasmette poi alle autorità competenti responsabili della loro esecuzione.

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