venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 148.

  Parte VIII. < > Parte X.

Fonte

Art 147. <Quadro d’insieme> Art 149.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE NONA

Seconda Sezione: 

L'Esercito e il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione

 (artt. 143-151)

Articolo 148

E’ vietato qualsiasi utilizzo a scopo personale dei mezzi dell’esercito, come pure l’uso personale dei suoi membri in qualità di attendenti o autisti o per attività analoghe. 

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