Parte VIII. < > Parte X.
![]() |
| Fonte |
Art 130. <Quadro d’insieme> Art 132.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 131
In caso di decesso, dimissioni o destituzione del Presidente della Repubblica, o nel caso di malattia nella quale la sua assenza si protragga oltre il periodo di due mesi, oppure nel caso in cui finisca il suo mandato e per qualche ostacolo non sia stato eletto il nuovo Presidente, il suo Primo Vicepresidente, con il consenso della Guida, ha il compito di svolgere i doveri del Presidente della Repubblica e un consiglio composto dal Presidente dell’Assemblea Islamica, il Presidente dell’Organo Giudiziario e il Primo Vicepresidente ha il compito di provvedere ad organizzare l’elezione del nuovo Presidente entro il termine massimo di cinquanta giorni; nel caso di decesso del Primo Vicepresidente oppure di inabilità ad adempiere ai suoi doveri, o nel caso in cui il Presidente della Repubblica non abbia scelto il Primo Vicepresidente, la Guida Suprema affiderà l’incarico ad un’altra persona.

Nessun commento:
Posta un commento