venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 131.

Parte VIII. < > Parte X.

Fonte

Art 130. <Quadro d’insieme> Art 132.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE NONA

Prima Sezione: 

La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)

Articolo 131

In caso di decesso, dimissioni o destituzione del Presidente della Repubblica, o nel caso di malattia nella quale la sua assenza si protragga oltre il periodo di due mesi, oppure nel caso in cui finisca il suo mandato e per qualche ostacolo non sia stato eletto il nuovo Presidente, il suo Primo Vicepresidente, con il consenso della Guida, ha il compito di svolgere i doveri del Presidente della Repubblica e un consiglio composto dal Presidente dell’Assemblea Islamica, il Presidente dell’Organo Giudiziario e il Primo Vicepresidente ha il compito di provvedere ad organizzare l’elezione del nuovo Presidente entro il termine massimo di cinquanta giorni; nel caso di decesso del Primo Vicepresidente oppure di inabilità ad adempiere ai suoi doveri, o nel caso in cui il Presidente della Repubblica non abbia scelto il Primo Vicepresidente, la Guida Suprema affiderà l’incarico ad un’altra persona.  

 

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