Parte XIII. < > Note Aggiunte.
Art 176. <Quadro d’insieme> Note originali.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE QUATTORDICESIMA
Revisione della Costituzione
Articolo 177
La revisione della Costituzione nella Repubblica Islamica dell’Iran, nei casi necessari, si svolge come segue:
La Guida Suprema, dopo aver consultato il Consiglio per il Discernimento dell’Interesse Superiore dello Stato, in un’ordinanza diretta al Presidente della Repubblica, propone le modifiche o integrazioni della Costituzione al Consiglio per la Revisione della Costituzione.
Il Consiglio per la Revisione della Costituzione è composto da:
1- I Membri del Consiglio dei Guardiani
2- I Capi dei tre poteri dello Stato
3- I Membri permanenti del Consiglio per il Discernimento dell’Interesse Superiore dello Stato
4- Cinque Membri del Consiglio degli Esperti
5- Dieci persone scelte dalla Guida
6- Tre ministri dal Consiglio dei Ministri
7- Tre rappresentanti del potere giudiziario
8- Dieci Rappresentanti dell’Assemblea Islamica
9- Tre rappresentanti universitari
La modalità di adempimento ai loro doveri, la scelta dei Membri del Consiglio e le relative condizioni, sono determinate dalla legge. Le approvazioni del Consiglio, dopo la conferma e la firma della Guida Suprema, devono essere approvate dalla maggioranza assoluta attraverso un referendum. Per la revisione della Costituzione non sono necessarie le norme contenute nell’Art. 59. Non sono modificabili gli articoli riguardanti l’islamicità dello Stato, la disposizione delle leggi basandosi sugli insegnamenti e norme islamiche, gli scopi della Repubblica Islamica, l’idea repubblicana dello stato, il ruolo fondamentale della Wilayat-il-Amr e dell’Imamato dell’Ummah e l’amministrare il paese basandosi sul voto del popolo, sulla fede e la religione ufficiale dell’Iran.
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