venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 136.

Parte VIII. < > Parte X.

Fonte

Art 135. <Quadro d’insieme> Art 137.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE NONA

Prima Sezione: 

La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)

Articolo 136

Il Presidente della Repubblica ha il potere di destituire i ministri. Il nuovo ministro deve quindi ottenere il voto di fiducia dell’Assemblea Islamica. Nel caso in cui, dopo che il Consiglio dei Ministri abbia ottenuto il voto di fiducia dell’Assemblea, vengano sostituiti la metà dei ministri, il governo deve chiedere di nuovo la fiducia dell’Assemblea.

 

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