Parte VIII. < > Parte X.
![]() |
| Fonte |
Art 135. <Quadro d’insieme> Art 137.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 136
Il Presidente della Repubblica ha il potere di destituire i ministri. Il nuovo ministro deve quindi ottenere il voto di fiducia dell’Assemblea Islamica. Nel caso in cui, dopo che il Consiglio dei Ministri abbia ottenuto il voto di fiducia dell’Assemblea, vengano sostituiti la metà dei ministri, il governo deve chiedere di nuovo la fiducia dell’Assemblea.

Nessun commento:
Posta un commento