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Art 162. <Quadro d’insieme> Art 164.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE UNDECIMA
Potere Giudiziario (artt. 156-174)
Articolo 163
I requisiti e le qualifiche dei membri del sistema giudiziario sono stabiliti per legge in conformità ai principi della giurisprudenza islamica (43).
a) il giudice si convinca che la sentenza emessa non si fonda sui corretti criteri giudiziari, oppure
b) un altro giudice definisca la sentenza del primo inadeguata o contraria alla legge o alle norme islamiche, oppure
c) si dimostri che il primo giudice non possedeva le qualifiche necessarie per occuparsi della causa.
Si può proporre appello contro la sentenza entro il quinto giorno dalla sua emissione, tranne che nel caso in cui il Giudice sentenziante sia unMmujtahed. Nei casi di interposto appello, o al verificarsi dei casi (a), (b) o (c), la causa viene sottoposta ad una Sezione della Corte Suprema, che ratifica o invalida la sentenza e restituisce la pratica al Giudice per la sentenza definitiva.
I Tribunali Penali Superiori, composti in modo analogo, giudicano i reati punibili con la condanna a morte, all’esilio, al carcere per la durata di dieci anni o più, a sanzioni pari a due milioni di rial o più oppure pari o superiori ai due quinti del patrimonio del reo. Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Penali Superiori sono esaminate da una Sezione della Corte Suprema, tranne nei casi in cui il processo si concluda con l’assoluzione piena dell’accusato, o si irroghino condanne inferiori a quelle sopra menzionate.
Ogni Tribunale Civile di Primo Grado è composto di un Giudice Presidente o di un Sostituto, con l’aggiunta facoltativa di un Consulente; esso può giudicare tutte le cause relative a questioni di eredità, a querele che non eccedano il valore di due milioni di rial, a richieste di riconoscimento di diritti d’uso, di divisione e vendita di proprietà congiunte ecc. Gli appelli interposti contro le sentenze dei Tribunali Civili di Primo Grado vengono esaminati dai Tribunali Civili Superiori, le cui successive sentenze sono definitive e vincolanti.
I Tribunali Penali di Primo Grado sono composti in modo analogo a quelli Civili; la loro giurisdizione si estende a tutti i reati di cui non abbiano competenza i Tribunali Penali Superiori, ai reati connessi con la gestione della Municipalità, alle violazioni del Codice Stradale ecc. Per il ricorso in appello vale anche qui quanto già esposto per i Tribunali Civili di Primo Grado.
Nelle zone dove esista soltanto un Tribunale Civile di Primo Grado, il Supremo Consiglio di Giustizia conferisce ad esso la prerogativa di giudicare cause finanziarie sino al valore massimo di 4 milioni di rial, e cause relative alla falsificazione di documenti e certificati anagrafici. Inoltre, in situazioni particolari, questi Tribunali (denominati quindi Tribunali Civili Indipendenti) sono autorizzati a giudicare anche in materie rientranti nella giurisdizione dei Tribunali Penali di Primo Grado. Per quanto riguarda i casi di competenza dei Tribunali Penali Superiori, un Tribunale
Civile Indipendente assume la funzione di magistrato referente e consegna la pratica all’Ufficio giudiziario competente per il giudizio.
Un Tribunale Civile Speciale è un Tribunale pubblico con poteri equiparabili a quelli di un Tribunale Civile o Penale di Primo Grado. La sua giurisdizione si estende al giudizio di dispute relative a problemi coniugali, divorzio, affidamento dei figli, eredità, riconoscimento di consanguineità ecc. Le sentenze di questi Tribunali sono definitive e vincolanti.
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