venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 157.

 Parte X. < > Parte XII.

Fonte

Art 156. <Quadro d’insieme> Art 158.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE UNDECIMA

Potere Giudiziario (artt. 156-174) 

Articolo 157

Affinché le responsabilità dell’Organo Giudiziario siano adempiute, nell’ambito giuridico, amministrativo e esecutivo viene incaricato per una durata di cinque anni, da parte della Guida Suprema, un giurista islamico qualificato, esperto di Giurisprudenza Islamica e con opportune capacità amministrative, a Presidente dell’Organo Giudiziario, ovvero la suprema Autorità giudiziaria.

Nessun commento: