Parte VIII. < > Parte X.
![]() |
| Fonte |
Art 140. <Quadro d’insieme> Art 142.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 141
Il Presidente, i Vicepresidenti, i ministri e i dipendenti dello Stato non possono svolgere più di un lavoro statale, né possono svolgere alcuna altra attività in enti od organizzazioni il cui capitale sia interamente o in parte di proprietà del governo o di istituzioni pubbliche. Inoltre essi non possono lavorare come avvocati nei tribunali giudiziari, come consulenti legali, Rappresentanti nell’Assemblea Islamica né ricoprire la carica di presidente, direttore amministrativo o membro del comitato direttivo in alcun tipo di società privata, eccettuate le società cooperative di istituzioni e fondazioni. Il divieto non si applica agli incarichi di tipo educativo nelle Università e negli istituti di ricerca.

Nessun commento:
Posta un commento