venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 141.

Parte VIII. < > Parte X.

Fonte

Art 140. <Quadro d’insieme> Art 142.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE NONA

Prima Sezione: 

La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)

Articolo 141

Il Presidente, i Vicepresidenti, i ministri e i dipendenti dello Stato non possono svolgere più di un lavoro statale, né possono svolgere alcuna altra attività in enti od organizzazioni il cui capitale sia interamente o in parte di proprietà del governo o di istituzioni pubbliche. Inoltre essi non possono lavorare come avvocati nei tribunali giudiziari, come consulenti legali, Rappresentanti nell’Assemblea Islamica né ricoprire la carica di presidente, direttore amministrativo o membro del comitato direttivo in alcun tipo di società privata, eccettuate le società cooperative di istituzioni e fondazioni. Il divieto non si applica agli incarichi di tipo educativo nelle Università e negli istituti di ricerca. 

 

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