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Art 138. <Quadro d’insieme> Art 140.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 139
Qualsiasi proposta di soluzione a controversie riguardanti la proprietà pubblica o governativa o di deferimento delle medesime questioni a un arbitrato è soggetta all’approvazione del Consiglio dei Ministri, e deve essere comunicata all’Assemblea Islamica. Nel caso in cui la controparte nella vertenza sia straniera, o la questione assuma rilevante importanza interna di interesse generale, è necessaria l’approvazione da parte dell’Assemblea Islamica. L’importanza dei singoli casi è specificata da apposita legge.

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