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Art 129. <Quadro d’insieme> Art 131.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 130
Il Presidente della Repubblica consegna le sue dimissioni alla Guida Suprema e continua a svolgere i suoi doveri finché le sue dimissioni non saranno accettate.

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