venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 170.

Parte X. < > Parte XII.

Fonte

Art 169. <Quadro d’insieme> Art 171.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE UNDECIMA

Potere Giudiziario (artt. 156-174) 

Articolo 170

I giudici del tribunali giudiziari devono astenersi dall’applicare quei decreti o regolamenti varati dal governo che siano provati contrari alle leggi e alle norme islamiche o travalichino le competenze del Potere Esecutivo. Qualsiasi persona ha il diritto di rivolgersi ai tribunali amministrativi per chiedere l’invalidamento di tali leggi e regolamenti. 

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