venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 164.

Parte X. < > Parte XII.

Fonte

Art 163. <Quadro d’insieme> Art 165.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE UNDECIMA

Potere Giudiziario (artt. 156-174) 

Articolo 164

Il giudice non può essere destituito dal suo incarico né provvisoriamente né definitivamente se non a seguito di processo e solo dopo che sia stato accertato un suo reato o infrazione che comporti la destituzione dall’incarico. Il giudice non può essere trasferito dalla sua sede di servizio o destinato ad incarico diverso senza il suo consenso, se non nei casi in cui lo richieda l’interesse generale. Tale decisione deve ottenere l’approvazione da parte del Presidente dell’Organo Giudiziario.Il trasferimento periodico dei giudici avviene in conformità ai regolamenti generali stabiliti a norma di legge e su decisione del Presidente dell’Organo Giudiziario, dopo aver consultato il Presidente della Corte Suprema e il Procuratore Generale.

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