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Art 121. <Quadro d’insieme> Art 123.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 122
Il Presidente della Repubblica, nei limiti dei suoi poteri e dei doveri conferitigli dalla Costituzione o dalle leggi ordinarie, è responsabile delle sue azioni di fronte al popolo, alla Guida Suprema e all’Assemblea Islamica.

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