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Art 136. <Quadro d’insieme> Art 138.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 137
Ciascun ministro è responsabile, davanti all’Assemblea e al Presidente della Repubblica, del proprio operato nello svolgimento delle proprie funzioni, e nel caso delle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri, è responsabile anche dell’operato degli altri ministri.

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