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Art 166. <Quadro d’insieme> Art 168.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE UNDECIMA
Potere Giudiziario (artt. 156-174)
Articolo 167
Il giudice ha il dovere di compiere ogni tentativo per individuare nelle leggi codificate le norme applicabili a ciascuna controversia. Qualora ciò non sia possibile, egli emette la sentenza più opportuna in riferimento a fonti islamiche degne di fede o a precedenti sentenze e pareri ufficiali emessi da autorità religiose riconosciute (44). Il giudice non può rifiutarsi di indagare nel merito di alcuna controversia né astenersi dall’emettere la relativa sentenza adducendo a pretesto il silenzio in proposito delle leggi codificate, o loro ambiguità, deficienze o lacune.
44. Oggi in Iran i Tribunali Civili applicano ancora in gran parte normative entrate in vigore già in epoca pre-rivoluzionaria. Invece i Tribunali Penali, i Tribunali Civili Speciali ed i Tribunali della Rivoluzione Islamica fondano le rispettive sentenze su leggi entrate in vigore dopo la Rivoluzione.
Esistono quattro categorie di leggi penali islamiche, che l’Atto delle Pene Islamiche del 13 ottobre 1982 ha così definito:
– Articolo 8: Hodood, ovvero le pene il cui scopo sia stato determinato dalla Shari‘ah, o “Legge religiosa” islamica. La Legge di Hodood definisce nei dettagli reati quali la “guerra contro Dio” e la “corruzione sulla Terra” (ovvero il complotto per il rovesciamento del governo islamico) e reati contro la morale (adulterio, consumo di bevande alcooliche, calunnia ecc.), precisando le rispettive pene secondo i vari gradi di punibilità.
– Articolo 9: Qessass, ovvero la pena a cui il reo viene condannato e che deve essere uguale al crimine commesso (in Occidente in genere la si definisce con il termine “Legge del taglione”, in accezione riduttiva e negativa). La Legge di Qessass si compone di 80 Articoli che definiscono diversi tipi di condanna, irrogabili a seconda che il crimine commesso sia di omicidio o di lesione permanente del corpo della vittima.
– Articolo 10: Diyat, ovvero le sanzioni in denaro. Il diye, cioè il “prezzo del sangue”, è il risarcimento in denaro versato dal colpevole agli eredi della vittima, cui è riconosciuto il diritto di scegliere questo tipo di risarcimento in alternativa all’incarcerazione o all’esecuzione del colpevole. La Legge del Diyat determina le condizioni per il pagamento, come pure il diverso ammontare del risarcimento per i casi di omicidio o di lesioni gravi alle differenti parti del corpo umano.
– Articolo 11: Ta’azirat, ovvero le pene che il giudice può irrogare sebbene il loro scopo non sia stato determinato dalla Shari‘ah: esse includono il carcere, le sanzioni in denaro e la fustigazione, ma non devono essere più severe delle pene comprese nella categoria hodood.
Una menzione a parte è opportuna per la Legge contro il Narcotraffico, varata nel 1989, secondo la quale allo spacciatore di stupefacenti trovato in possesso di più di venti grammi di eroina o più di cinque chili di oppio è comminata la pena di morte; negli anni successivi, con il varo di alcuni emendamenti, finalizzati ad ovviare al crescente affollamento delle prigioni e a rendere più agevole l’individuazione e la cattura dei grandi trafficanti, l’autorità giudiziaria è stata messa in grado di decidere di comminare ai colpevoli di reato minore – seppure legato al narcotraffico – pene diverse dal carcere.
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