venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 147.

  Parte VIII. < > Parte X.

Fonte

Art 146. <Quadro d’insieme> Art 148.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE NONA

Seconda Sezione: 

L'Esercito e il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione

 (artt. 143-151)

Articolo 147

In tempo di pace, il Governo deve servirsi degli uomini e dell’equipaggiamento tecnico dell’esercito in opere di assistenza nei settori dell’educazione scolastica e della produzione curati dai Corpi della Ricostruzione, nel pieno rispetto dei precetti della giustizia islamica, a condizione che la preparazione militare dell’esercito non ne venga danneggiata.

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