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| Musolino |
N°10. <Sommario> N°12.
ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo (1004)
- SCALFAROTTO. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo (1575)
- GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo (1627)
- DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line (1722)
- Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per la diffusione di iniziative culturali nelle scuole e nelle università volte a promuovere la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno (1757)
- MALAN e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo (1762)
- GIORGIS e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa (1765)
TESTO DELL'INTERVENTO
MUSOLINO (IV-C-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, il disegno di legge oggi in discussione non riguarda soltanto una minoranza, ma la qualità stessa della nostra democrazia. Quando parliamo di antisemitismo, non parliamo di una forma di odio residuo del passato, ma purtroppo di una presenza concreta, diffusa, talvolta addirittura normalizzata nel dibattito pubblico e certamente amplificata dallo spazio digitale.
L'articolo 1 di questo disegno di legge afferma con chiarezza che la Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, ripudia ogni forma di antisemitismo e adotta formalmente la definizione operativa elaborata dall'IHRA nel 2016. Dotarsi di una definizione normativa condivisa non è semplicemente un fatto formale, né un fatto semplicemente nominale; significa offrire alle istituzioni strumenti certi per riconoscere il fenomeno, per monitorarlo e per prevenirlo, che sono gli obiettivi di questa legge. Significa evitare e superare qualsiasi ambiguità, significa chiamare le cose con il loro nome e quindi affermarle al di là delle strumentalizzazioni, al di là delle distorsioni, al di là degli alibi che talvolta che vengono forniti. (Applausi).
Questo provvedimento non è soltanto un atto tecnico, non vuole semplicemente riconoscere e introdurre all'interno del nostro ordinamento giuridico la definizione di antisemitismo. È una scelta politica e morale: lo ha ricordato con parole limpide proprio la senatrice a vita Liliana Segre, la quale ha rinnovato l'auspicio che si realizzi una convergenza trasversale più ampia possibile nell'adozione di norme capaci di fronteggiare con maggiore efficacia l'ondata di antisemitismo che abbiamo davanti. Lo ha detto con le sue parole, perché le sue parole sono chiare e limpide, si pongono al di là di una strumentalizzazione o di qualsiasi dibattito nel quale francamente non dovremmo neanche più di tanto affannarci. Tale convergenza deve andare al di là degli schieramenti e deve saper vedere nell'antisemitismo un nemico di tutti, perché questo è. Sempre la senatrice Segre ha aggiunto che non è soltanto l'antisemitismo ad essere nemico di tutti, ma anche ogni forma di razzismo, di discriminazione e di persecuzione delle idee, delle fedi e delle persone (Applausi).
Ecco qual è il punto politico di questo disegno di legge: l'antisemitismo - diciamocelo forte e chiaro, con coraggio - non è una questione identitaria, né uno strumento di polemica tra le parti. Al contrario, questo disegno di legge è uno strumento e un indicatore della salute democratica del nostro Paese (Applausi). Quando cresce l'antisemitismo, signor Presidente, si restringe lo spazio della libertà per tutti. Lo abbiamo visto quando vengono negati i dibattiti nelle università, nell'impossibilità di manifestare il proprio pensiero per chi vuole farlo ma gli viene impedito. Quando si legittima il pregiudizio verso una comunità, si incrina il principio di eguaglianza su cui si fonda la nostra Repubblica.
Il testo di cui discutiamo oggi tiene insieme due esigenze fondamentali: da un lato, il contrasto fermo all'odio; dall'altro, la tutela delle libertà costituzionali, inclusa la libertà di critica politica e di espressione del pensiero. Questo è il punto: nessuno dice che il contrasto all'antisemitismo debba diventare un'espressione dogmatica che impedisce a chiunque altro di esprimere il proprio pensiero; al contempo, però, a nessuno deve essere consentito di fare del diritto costituzionale alla manifestazione del pensiero un alibi per esprimere un pensiero antisemita. (Applausi). Non siamo di fronte a una legge, quindi, che limita il pluralismo, siamo di fronte a una norma che lo difende da chi lo vorrebbe avvelenare con la discriminazione. La strategia nazionale triennale, il rafforzamento del monitoraggio, la formazione nelle scuole e nelle università, l'attenzione al linguaggio d'odio online, il coordinamento istituzionale: tutti questi strumenti insieme compongono un approccio sistemico.
Finalmente, dato che questo è un disegno di legge che si è composto nel Parlamento e ha messo al lavoro le varie forze del Parlamento, possiamo dire che abbiamo un approccio non emergenziale, ma strutturale: di questo dobbiamo essere orgogliosi e rivendicare il lavoro che abbiamo fatto in Parlamento e ancor prima in Commissione (Applausi), con il presidente Balboni, con la relatrice, senatrice Pirovano, con il contributo di tutti i componenti della Commissione e anche del nostro collega, il senatore Scalfarotto, che è firmatario di un disegno di legge di Italia Viva, di cui rivendichiamo con orgoglio il testo e il contenuto.
In un tempo attraversato da tensioni internazionali e da profonde polarizzazioni, è essenziale ribadire un principio semplice: nessun conflitto, nessuna contrapposizione politica può diventare pretesto per alimentare l'ostilità verso i cittadini italiani di religione ebraica o verso le comunità ebraiche. Questo è il senso e dobbiamo ribadirlo con fermezza. L'odio etnico o religioso non può mai coincidere, essere o provare a essere una forma di impegno politico: sono cose separate e vanno condannate con certezza. L'odio etnico o religioso è semplicemente una regressione civile.
Per questo, nella scelta di questo testo, nella difesa che ne abbiamo fatto anche in Commissione, nella laboriosa opera di costruzione, che certamente ha limato e ha voluto tener conto anche di diverse posizioni, ma con lo spirito di congiungerle in un testo che esprimesse una visione quanto più articolata, ponderata ed equilibrata, che tiene conto dei valori della nostra Costituzione, ritengo che sia stato fatto un grande lavoro. Mi auguro che il tempo necessario per questa discussione contribuisca a dissipare le residue perplessità che qualcuno forse ancora nutre nel suo animo e conduca convintamente tutti i colleghi a votare favorevolmente. (Applausi).

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