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Art 120. <Quadro d’insieme> Art 122.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 121
Il Presidente della Repubblica eletto presta giuramento davanti all’Assemblea Islamica riunita in sessione speciale alla presenza del Presidente dell’Organo Giudiziario e dei Membri del Consiglio dei Guardiani, apponendo la propria firma in calce al seguente testo: “Col Nome d’Iddio Clemente e Misericordioso Io sottroscritto, in qualità di Presidente della Repubblica, dinanzi al sacro Corano e di fronte al popolo iraniano, giuro su Iddio Altissimo e Onnipotente di difendere la religione ufficiale dello Stato, la Repubblica Islamica e la Costituzione del Paese; di consacrare ogni mia forza e capacità al rispetto ed al compimento delle mie responsabilità; di dedicarmi al servizio del popolo e alla dignità del Paese, alla diffusione della religione e della moralità; di tutelare il diritto e diffondere la giustizia; di astenermi da qualsiasi arbitrio; di salvaguardare la libertà e la dignità degli individui e i diritti del popolo riconosciuti a tutti gli individui dalla Costituzione; di non risparmiare alcuno sforzo nel difendere e custodire i confini del Paese tutelandone l’indipendenza politica, economica e culturale. Con l’aiuto di Dio e seguendo l’esempio del Profeta dell’Islam e dei Puri Imam (la pace sia con loro), giuro di onorare con onestà e dedizione il mandato che il popolo mi ha affidato in sacro pegno e di trasmetterlo a chi verrà scelto dal popolo dopo di me”.

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