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Art 119. <Quadro d’insieme> Art 121.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 120
Nel caso in cui nei dieci giorni precedenti l’elezione si verifichi il decesso di uno dei candidati alla carica di Presidente, la cui eleggibilità sia già stata verificata in base a questa Costituzione, l’elezione stessa viene posticipata di due settimane. La medesima procedura si applica nel caso in cui, durante l’intervallo fra la prima e la seconda tornata di votazioni, si verifichi il decesso di uno dei due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno elettorale.

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