giovedì, marzo 19, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 25.

Parte II. < > Parte IV.

Fonte

Art 24. <Quadro d'insieme> Art 26.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE TERZA

I diritti del popolo

Articolo 25

L’intercettazione e il controllo della corrispondenza, la registrazione di conversazioni telefoniche anche al fine di renderne pubblico il contenuto, l’intercettazione dei messaggi telegrafici o telex e la rivelazione del loro contenuto, la censura, il mancato recapito o la mancata trasmissione delle comunicazioni, l’ascolto indebito, lo spionaggio e ogni tipo di sorveglianza sono proibiti, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.

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