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Art 117. <Quadro d’insieme> Art 119.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 118
Ai sensi dell’Art. 99 di questa Costituzione, la responsabilità di controllare lo svolgimento delle elezioni presidenziali spetta al Consiglio dei Guardiani. Nel periodo precedente la formazione del primo Consiglio dei Guardiani il compito verrà affidato ad un Organismo appositamente costituito per legge.

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