venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 65.

Parte V. < > Parte VII.

Fonte

Art 64. <Quadro d'insieme> Art 66.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE SESTA

Sezione Prima: l’Assemblea Islamica (artt. 62-70)

Articolo 65

Dopo le elezioni, le sessioni dell’Assemblea Islamica sono considerate valide quando si raggiunge il numero legale di presenze equivalente ai due terzi dei Rappresentanti. La ratifica dei progetti e dei disegni di legge ha luogo in conformità ai regolamenti interni approvati dall’Assemblea stessa, salvo nei casi in cui la Costituzione preveda un quorum speciale. Per l’approvazione dei regolamenti interni è necessaria la maggioranza dei due terzi.

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