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| Fonte |
Art 71. <Quadro d’insieme> Art 73.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE SESTA
Sezione Seconda:
Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)
Articolo 72
L’Assemblea Islamica non può legiferare in contrasto con i principi e le norme della Costituzione, o della religione ufficiale dello Stato. Il compito di verificare l’applicazione di questo principio è affidato al Consiglio dei Guardiani (23), con le modalità di cui all’Art. 96.
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Note originali:
23. Cfr. Note 5 e 16. Le norme in proposito sono delineate negli Art. 91-99.
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