![]() |
| Fonte |
Art 83. <Quadro d’insieme> Art 85.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE SESTA
Sezione Seconda:
Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)
Articolo 84
Ciascun membro dell’Assemblea è individualmente responsabile davanti alla nazione, ed in forza della sua carica ha il diritto di esprimere la propria opinione riguardo ad ogni questione che concerna il Paese sul piano interno ed internazionale (26).
_________________________
Note originali:
26. Durante il primo ventennio dalla Rivoluzione non sono stati costituiti all’interno dell’Assemblea Islamica dei gruppi di carattere partitico. Ciò è spiegabile sia come conseguenza delle vicende storiche dell’Iran durante i secoli, che non hanno mai favorito il radicarsi di partiti politici, sia come risultato indiretto delle norme costituzionali (cfr. l’Art. 85), le quali sottolineano il carattere assolutamente personale della responsabilità e delle prerogative della carica di Rappresentante, non consentono il godimento di alcun privilegio ai Rappresentanti dell’Assemblea Islamica che appartengano a partiti rispetto agli indipendenti, e stabiliscono che le elezioni si svolgano sulla base dei collegi elettorali e non sulla base di una rappresentanza proporzionale.
Ciò nonostante, a partire dalla fine degli anni Ottanta si sono creati nell’Assemblea Islamica gruppi di natura ufficiosa, che delineavano le proprie posizioni con maggiore chiarezza soltanto schierandosi al momento di discutere o di votare; ma il loro carattere improprio non impediva ad alcuni Rappresentanti dell’Assemblea di passare da uno schieramento all’altro a seconda dell’opportunità, e rendeva pertanto difficile, se non impossibile, calcolare le rispettive forze. Soltanto verso il finire degli anni Novanta si sono cominciati a costituire nel Paese partiti politici veri e propri, con nome e statuto ufficiali e piattaforme programmatiche specifiche.
____________________

Nessun commento:
Posta un commento