venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 106.

Parte VI. < > Parte VIII.

Fonte

Art 105. <Quadro d’insieme> Art 107.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE SETTIMA (artt. 100-106)

I Consigli

Articolo 106

Lo scioglimento dei Consigli è vietato, tranne che nei casi in cui si provi la loro inadempienza alle mansioni previste dalla legge. La prerogativa di verificare le decisioni dei Consigli, e di codificare le procedure per il loro scioglimento o ricostituzione, verrà determinata da apposita legge. Nel caso di controversia riguardante il suo scioglimento, ciascun Consiglio ha diritto di rivolgersi al Tribunale competente, ed il Tribunale ha il dovere di pronunciarsi in merito alla richiesta del Consiglio con procedura d’urgenza.

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