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Art 73. <Quadro d’insieme> Art 75.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE SESTA
Sezione Seconda:
Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)
Articolo 74
I disegni di legge di emanazione governativa, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, vengono sottoposti all’Assemblea Islamica. I progetti di legge e le proposte presentate su iniziativa di almeno quindici Rappresentanti dell’Assemblea vengono sottoposti a discussione parlamentare (24).
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24. Un disegno o un progetto di legge possono essere messi in discussione nell’Assemblea Islamica in due modi: il Governo può sottoporre un disegno di legge di propria iniziativa all’Assemblea Islamica dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri; oppure, la Commissione Organizzativa dell’Assemblea può organizzare le procedure di discussione di una proposta di legge firmata da almeno quindici Rappresentanti. Le proposte che non abbiano carattere di urgenza sono normalmente prese in esame in ordine di presentazione. La procedura di discussione ha inizio con la prima lettura del testo proposto dopo che esso è stato esaminato dalla Commissione competente e che ne è stata distribuita copia a ciascuno dei Rappresentanti dell’Assemblea.
Se il quadro generale della proposta è approvato in sede di prima lettura, essa viene di nuovo inoltrata alla Commissione (o Commissioni) competente per una revisione dei dettagli. In questa fase, i Rappresentanti dell’Assemblea possono proporre emendamenti. I dettagli della proposta di legge ed i relativi emendamenti vengono quindi discussi, ed approvati o rigettati. La Commissione competente ha facoltà di chiedere ad esperti esterni all’Assemblea di partecipare alle proprie riunioni e alla discussione. Quindi il testo passa all’Assemblea per la seconda lettura, che riguarda i suoi dettagli. In questa fase, i Rappresentanti dell’Assemblea i cui emendamenti sono stati rigettati in Commissione possono riproporli e chiederne la ratifica in Assemblea. Il testo, quando definitivamente ratificato in seconda lettura, può essere inoltrato al Consiglio dei Guardiani.
I disegni o le proposte di legge con carattere di urgenza semplice (ad “una stella”) vengono discussi dalla Commissione competente soltanto una volta. I disegni o le proposte di legge con carattere di urgenza di secondo grado (a “due stelle”) non sono esaminati dalle Commissioni e vengono discussi in due sedute consecutive dell’Assemblea. I disegni o le proposte di legge di massima urgenza (a “tre stelle”) sono immediatamente inclusi nell’ordine del giorno. Il grado di urgenza di ciascun testo deve essere approvato dalla maggioranza dei Rappresentanti dell’Assemblea. Esistono categorie di testi di legge che non possono essere messi in discussione con urgenza, per esempio il bilancio.
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