venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 95.

Parte V. < > Parte VII.

Fonte

Art 94. <Quadro d’insieme> Art 96.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE SESTA

Sezione Seconda: 

Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)

Articolo 95

Il Consiglio dei Guardiani, se ritiene che dieci giorni costituiscano un periodo di tempo insufficiente per il completamento della verifica di un atto legislativo, può chiedere all’Assemblea Nazionale una proroga di ulteriori dieci giorni motivando adeguatamente tale richiesta.

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