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| Fonte |
Art 91. <Quadro d’insieme> Art 93.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE SESTA
Sezione Seconda:
Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)
Articolo 92
I Membri del Consiglio dei Guardiani sono eletti e rimangono in carica per sei anni. Limitatamente al periodo iniziale di attività, dopo i primi tre anni di vigenza la metà dei Membri di ciascuno dei due gruppi di Giuristi, selezionata mediante sorteggio, viene sostituita da pari numero di nuovi eletti (28).
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Note originali:
28. Si è effettivamente messo in atto questo meccanismo di sostituzione soltanto durante il primo periodo di sei anni seguito alla costituzione del primo “Consiglio dei Guardiani”. La Guida della Rivoluzione gode comunque della prerogativa di rinnovare il mandato ai membri del gruppo dei Giuristi islamici (fuqaha), ad uno o più di essi, dopo che il loro mandato è giunto al termine.
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