venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 78.

Parte V. < > Parte VII.

Fonte

Art 77. <Quadro d’insieme> Art 79.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE SESTA

Sezione Seconda: 

Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)

Articolo 78

Qualsiasi modifica delle frontiere nazionali è proibita, tranne che nel caso di modifiche irrilevanti compatibili con gli interessi della nazione, a condizione che esse non siano di natura unilaterale e non ledano l’indipendenza e l’integrità territoriale del Paese, e che ricevano l’approvazione dei quattro quinti dei Rappresentanti eletti nell’Assemblea Islamica.

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