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Art 84. <Quadro d’insieme> Art 86.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE SESTA
Sezione Seconda:
Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)
Articolo 85
La carica e la funzione di Rappresentanti dell’Assemblea Islamica sono personali e non possono essere trasferiti ad altri. L’Assemblea Islamica non può delegare il proprio potere legislativo ad altra persona od organismo. Tuttavia, ogniqualvolta ciò si renda necessario, nel rispetto dell’Art. 72, l’Assemblea può demandare alle proprie commissioni interne il compito di redigere alcune leggi. In tale caso le leggi così disposte entreranno in vigore come provvedimenti provvisori e rimarranno vigenti per un periodo di tempo specifico e approvato dall’Assemblea. La loro approvazione definitiva spetterà all’Assemblea Islamica. L’Assemblea Islamica, nel rispetto dell’Art. 72, può demandare alle proprie commissioni interne il compito di approvazione definitiva dello statuto di organizzazioni, ditte, istituzioni statali o dipendenti dallo Stato oppure incaricare il governo per dette approvazioni. In questo caso le approvazioni del governo non devono essere in contrasto con i fondamenti e le norme della religione ufficiale del paese o con la Costituzione. La verifica della conformità di tale approvazioni, nel rispetto dell’Art. 96, è responsabilità del Consiglio dei Guardiani. Le approvazioni del governo devono essere inoltre in conformità alla legge generale del paese.Per verificare la conformità delle approvazioni con la legge, queste devono essere presentate al Presidente dell’Assemblea Islamica.
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