venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 119.

 Parte VIII. < > Parte X.

Fonte

Art 118. <Quadro d’insieme> Art 120.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE NONA

Prima Sezione: 

La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)

Articolo 119

L’elezione del nuovo Presidente deve avere luogo almeno un mese prima che si concluda il mandato presidenziale precedente. Nell’intervallo fra l’avvenuta elezione del nuovo Presidente e la conclusione del mandato del suo predecessore, i doveri presidenziali sono responsabilità del Presidente precedentemente in carica.

 

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