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Art 118. <Quadro d’insieme> Art 120.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 119
L’elezione del nuovo Presidente deve avere luogo almeno un mese prima che si concluda il mandato presidenziale precedente. Nell’intervallo fra l’avvenuta elezione del nuovo Presidente e la conclusione del mandato del suo predecessore, i doveri presidenziali sono responsabilità del Presidente precedentemente in carica.

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