venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 68.

Parte V. < > Parte VII.

Fonte

Art 67. <Quadro d'insieme> Art 69.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE SESTA

Sezione Prima: l'Assemblea Islamica (artt. 62-70)

Articolo 68

In tempo di guerra e di occupazione militare del Paese, su iniziativa del Presidente della Repubblica e dopo l’approvazione dei tre quarti del totale dei Rappresentanti dell’Assemblea e l’assenso del Consiglio dei Guardiani, le elezioni vengono sospese nelle regioni occupate o in tutto il territorio, per un periodo limitato. Nel caso non venga formata una nuova Assemblea, l’Assemblea precedente rimane in carica e continua la propria attività.

Nessun commento: