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| Fonte |
Art 90. <Quadro d’insieme> Art 92.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE SESTA
Sezione Seconda:
Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)
Articolo 91
Allo scopo di tutelare la Costituzione ed i principi Islamici, assicurando che nessun atto legislativo ratificato dall’Assemblea Islamica sia in contrasto con essi, viene istituito un Consiglio dei Guardiani composto dai seguenti membri:
1. Sei Giuristi islamici (fuqaha) qualificati, esperti di Giurisprudenza Islamica, conoscitori delle esigenze del mondo contemporaneo e delle convenienze del tempo presente. La nomina di questi sei Membri è prerogativa della Guida Suprema.
2. Sei Giuristi esperti e qualificati nei diversi rami del diritto, scelti fra quelli di fede Islamica, proposti all’Assemblea Islamica dal Presidente dell’Organo Giudiziario (27) e incaricati con voto dell’Assemblea stessa.
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Note originali:
27. Cfr. Art. 156 e sgg.
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