venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 94.

Parte V. < > Parte VII.

Fonte

Art 93. <Quadro d’insieme> Art 95.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE SESTA

Sezione Seconda: 

Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)

Articolo 94

Tutti gli atti legislativi ratificati dall’Assemblea Islamica devono essere sottoposti all’esame del Consiglio dei Guardiani. Il Consiglio dei Guardiani, entro un periodo di dieci giorni, deve verificare che il contenuto di ciascun atto legislativo non si ponga in contrasto con i principi islamici e con i principi della Costituzione. Qualora siano individuati casi di mancata conformità ai suddetti principi, l’atto legislativo in questione viene rinviato all’Assemblea Islamica per esservi riesaminato. Qualora invece l’atto legislativo risulti conforme, esso entra in vigore ed è suscettibile di applicazione (29).

_____________
Note originali:
29. Il potere di veto del Consiglio dei Guardiani si è esplicato in modo significativo durante le prime due legislature, soprattutto a riguardo di leggi inerenti la distribuzione di terre coltivabili, il razionamento di alcuni generi di consumo, e il commercio con l’estero.
_____________________________________________






Nessun commento: