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Art 116. <Quadro d’insieme> Art 118.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE NONA
Prima Sezione:
La Presidenza e i Ministri (artt. 113-142)
Articolo 117
Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei voti. Tuttavia, qualora nella prima tornata elettorale nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza, viene indetta una seconda tornata di votazioni nella giornata di venerdì della settimana successiva, e soltanto i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi al primo turno possono partecipare alla seconda elezione. Analogamente, nel caso in cui uno o più fra i candidati che abbiano ottenuto il più alto numero di voti al primo turno ritirassero la propria candidatura, tra i rimanenti candidati verrebbero ammessi alla seconda tornata di votazione i due che avessero ottenuto più suffragi nella votazione precedente.

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