venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 87.

Parte V. < > Parte VII.

Fonte

Art 86. <Quadro d’insieme> Art 88.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE SESTA

Sezione Seconda: 

Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica, dopo aver scelto i suoi ministri e prima di intraprendere ogni altra iniziativa, deve ottenere il voto di fiducia dell’Assemblea Islamica per il suo governo.   Inoltre, nel periodo in cui rimane in carica, può chiedere il voto di fiducia dell’Assemblea su questioni rilevanti e controverse e per la formazione del Consiglio dei Ministri.

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